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1. Finalità dell’iniziativa
Il presente bando definisce criteri e procedure per la concessione ed erogazione di un contributo a fondo perduto al fine di incentivare la rimozione e successivo smaltimento di coperture contenenti amianto presenti in unità immobiliari ad uso residenziale e relative pertinenze, edifici di culto, edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o in stato di abbandono situate nel territorio della Provincia di Treviso.

2. Beneficiari
Possono presentare la domanda per l’accesso ai contributi previsti dal presente bando:
a) proprietario o comproprietario dell’immobile oggetto dell’intervento;
b) locatario, comodatario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile oggetto
dell’intervento;
c) condomini residenziali, per il tramite dell’amministratore di condominio o di un condomino delegato
dall’assemblea con specifica delibera;
d) gli enti religiosi civilmente riconosciuti dallo Stato italiano;
e) le associazioni senza scopo di lucro che non esercitano attività d’impresa;
f) persone fisiche, proprietari o comproprietari, di edifici già sedi di imprese attualmente cessate.
Non possono beneficiare, anche indirettamente, dei contributi di cui al presente regolamento:
a) imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio;
b) l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (di seguito ATER).
I beneficiari dovranno essere in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio per l’esecuzione dei lavori.

3. Interventi ammessi al contributo
Gli interventi devono essere effettuati e fatturati successivamente al 01/08/2025 e alla presentazione della domanda di ammissione.
Si precisa che per avvio dei lavori è da intendersi la data di inizio dell’intervento di rimozione e smaltimento amianto in cantiere secondo quanto comunicato all’Aussl di competenza.
Le spese ammissibili sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
a) predisposizione del Piano di lavoro da presentare alla ASL (ex art. 256 del D. Lgs. 81/2008);
b) predisposizione del cantiere di lavoro (ponteggio e oneri sicurezza), esclusivamente per la durata necessaria ad effettuare gli interventi di rimozione o bonifica dell’amianto;
c) attività di bonifica delle coperture contenenti amianto;
d) consulenze, campionamento e analisi di laboratorio;
e) progettazione degli interventi;
f) trasporto e conferimento presso impianto autorizzato;
g) operazioni di inertizzazione presso impianto autorizzato;
h) smaltimento presso discarica autorizzata;
Sono esclusi dal finanziamento:
• interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto;
• le spese e gli oneri di qualsiasi tipo inerenti all’intervento di ricostruzione delle coperture;
• gli interventi realizzati antecedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione;
• interventi per i quali sussiste un obbligo di intervento a seguito di provvedimento dell’autorità competente, ovvero in forza di legge.
L’intervento deve essere effettuato esclusivamente da Ditte autorizzate iscritte all’ALBO GESTORI AMBIENTALI (per le operazioni di rimozione nelle categorie 10A e 10B, per il trasporto nella categoria 5) e i rifiuti derivanti devono essere destinati a impianti autorizzati allo smaltimento di amianto.
Qualora il richiedente il contributo sia un condominio, gli interventi devono riguardare le parti comuni, come definite ai sensi dell’articolo 1117 e dell’articolo 1117 bis del Codice civile.
Sono finanziabili esclusivamente gli interventi su edifici in regola con la normativa edilizia ed urbanistica, aventi categoria catastale da A1 a A9 e A11 nonché quelli su edifici di categoria catastale C/2 depositi e magazzini, C/6 autorimesse, C/7 tettoie, E7 immobili per esercizio di culti pubblici, F/2 unità collabenti o per i quali non esiste l’obbligo di accatastamento ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze di data 2 gennaio 1998, n. 28 (Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale), purché costituiscano pertinenze dei primi.
Sono finanziabili gli interventi di contestuale rimozione e smaltimento amianto ma non sono finanziabili gli interventi di solo smaltimento delle coperture contenti amianto precedentemente rimosse e confinate prima della pubblicazione del presente bando.
Il regime di aiuto sulla base del quale verranno concessi i contributi è disciplinato ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. Nello specifico il presente Bando si inquadra all’interno delle linee e dei contenuti previsti dal Regolamento sopra richiamato, con particolare riferimento a quanto previsto alla Sezione 7 “Aiuti per la Tutela dell’ambiente”, art. 36 “Aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente, compresa la decarbonizzazione”.
Al fine di garantire l’effetto di incentivazione previsto dal citato Reg. (UE) n.651/2014 (cfr. art. 6), il termine a partire dal quale possono essere avviati gli interventi e sostenute le relative spese ai fini dell’ottenimento del contributo è quello della data di invio della domanda di ammissione.
Sarà accettata una domanda per unità immobiliare.
Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici e con detrazioni fiscali.
Non sono concessi contributi per interventi su immobili oggetto di leasing.

4. Entità del contributo e risorse finanziarie
L’incentivo è pari al 50% della spesa ammissibile sostenuta fino a un max di € 15.000,00.

5. Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda dovrà essere inviata alla Provincia a decorrere dalle ore 9:00 del 01 agosto 2025 fino alle ore 12:00 del 28 novembre 2025.
Il richiedente deve presentare la domanda di ammissione al contributo utilizzando specifica modulistica e procedura.
L’istanza di ammissione al contributo deve essere debitamente compilata in ogni parte, datata e sottoscritta in originale o digitalmente in formato PDF se trasmessa a mezzo PEC. Saranno ritenute inammissibili e pertanto verranno archiviate le istanze mancanti del documento di identità. Sono inammissibili le istanze che non rispettino le finalità e le condizioni previste dal presente bando.
La Provincia di Treviso non si assume alcuna responsabilità nei confronti dei richiedenti il contributo per eventuali casi di disguido, perdita o smarrimento di comunicazioni, dovuti alle più diverse cause, quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, inesatta indicazione del recapito, mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, disguidi postali o comunque imputabili a terzi.

6. Criteri di assegnazione e di erogazione dei contributi
La procedura valutativa delle candidature progettuali che si intende adottare è quella definita “a sportello” con un punteggio assegnato in base a determinati criteri di priorità.
Nel caso di interventi per i quali non venga individuato da tecnico abilitato l’indice di degrado (I.D.), non verrà attribuito alcun punteggio.
Nel caso di interventi su immobili siti a distanza maggiore di 300 m da recettori sensibili, non verrà attribuito alcun punteggio.
Nella formazione della graduatoria, verrà data priorità agli interventi per i quali sia stato raggiunto un punteggio maggiore, disposti in ordine cronologico. Successivamente saranno inseriti in graduatoria gli interventi che non soddisfino alcun criterio di priorità, in ordine cronologico, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.
L’erogazione del contributo avverrà a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, alla verifica dei criteri di priorità dichiarati e non potrà essere superiore all’importo calcolato nella fase di formazione delle graduatorie di ammissione.
Una volta accertata la corrispondenza dei requisiti a quelli previsti dal presente bando, la Provincia procederà alla formazione degli elenchi degli ammessi, che verranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Treviso (www.provincia.treviso.it) a partire dal raggiungimento della dotazione finanziaria del bando.
Per gli interventi ammessi a contributo con criterio di priorità, dovrà essere attestato e documentato anche il mantenimento del criterio di priorità.
Nel caso in cui a seguito dei controlli istruttori, non sia verificabile la presenza di almeno uno dei criteri di priorità, l’intervento non ha diritto alla priorità di posizione in graduatoria, e viene collocato d’ufficio nella seconda parte della graduatoria in ordine cronologico di arrivo.
L’eventuale modifica di progetto che comporti il venir meno del criterio di priorità indicato, determinerà il collocamento d’ufficio nella seconda parte della graduatoria in ordine cronologico di arrivo e il richiedente rimarrà beneficiario del contributo solo nel caso in cui rientri in posizione utile sulla base dell’orario di arrivo della prenotazione on-line dello stesso e dei limiti delle risorse finanziarie disponibili, viceversa il contributo non verrà concesso.
L’erogazione del contributo sarà effettuata tramite bonifico a seguito della presentazione della richiesta.
Il pagamento delle spese ammissibili dovrà quindi avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o
postale da conto corrente intestato al beneficiario e dovrà riportare nella causale gli estremi della
fattura. Non saranno ammissibili le spese pagate con denaro contante, cessione di beni o
compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.
Invitiamo chiunque desiderasse ricevere maggiori informazioni/assistenza in merito a quanto sopraesposto a contattare i nostri uffici al n. 0422 815 544, int.3.

 

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