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CONGEDI COVID DL SOSTEGNI: PRIME ISTRUZIONI INPS

30 Mar 2021

A fronte del nuovo lockdown generalizzato a partire da lunedi 5 marzo, sono state stanziate ulteriori risorse per Congedi retribuiti ai dipendenti bonus baby sitter per i lavoratori autonomi e talune categorie di dipendenti.
INPS ha fornito chiarimenti sul congedo COVID straordinario per COVID istituito dal DL Sostegni del 13.3.2021 precisando che la piattaforma telematica per le richieste all’INPS non è ancora aggiornata, ma i lavoratori possono intanto inoltrare domanda al proprio datore di lavoro.

Congedi covid 2021: a chi spetta
Il congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per:
1. figli conviventi minori di anni 14;
2. figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche non conviventi e senza limite di età,
iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Invece per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
Il congedo è rivolto anche ai genitori lavoratori dipendenti pubblici, i quali devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.

Requisiti per la fruizione del congedo COVID per figli senza disabilità
Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
1) l’infezione da SARS Covid-19;
2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3) la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Requisiti per la fruizione del congedo per figli con disabilità grave:
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
c) il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
d) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
1) l’infezione da SARS Covid-19;
2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3) la sospensione dell’attività didattica in presenza;
4) la chiusura del centro assistenziale diurno.

Durata del congedo COVID
Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di :
• malattia dei figli per SARS Covid-19,
• quarantena dei figli da contatto,
• sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio,
ricadenti nell’arco temporale compreso
• tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma,
• e il 30 giugno 2021.
ATTENZIONE: Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo COVID solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.

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