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CHIARIMENTI SULL’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

14 Giu 2022

La scorsa settimana è stata pubblicata sul sito istituzionale una nuova circolare del Ministero del Lavoro con chiarimenti sulla disciplina dell’apprendistato di primo livello (riservato a giovani da 15 -25 anni per il conseguimento di diplomi professionali) prevista dal D.Lgs. 81/2015 e dal D.I. 12 ottobre 2015
In particolare si sottolineano le recenti Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea sulla necessità di rafforzare “sistemi di alternanza scuola-lavoro”.
Viste le prassi non del tutto omogenee di applicazione di questo istituto la circolare fornisce alcune interpretazioni univoche della normativa pur lasciando spazio a regioni e province autonome di fissare ulteriori specifici requisiti.

Lo status di apprendista di primo livello
Il ministero ricorda che “In conformità alle disposizioni del D.M. 12 ottobre 2015, nel contratto di apprendistato di primo livello l’apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in quanto effettua – tramite un’esperienza diretta di lavoro – un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l’istituzione formativa e, in parte, presso l’impresa.
La dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell’apprendista:
1. il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
2. i giovani in obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all’istruzione e formazione possono stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di primo livello.
Ne discende che:
“per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l’impiego;
– per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
– per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
Infine viene sottolineato che “gli apprendisti – al pari di tutti gli altri lavoratori – hanno una tutela assicurativa piena, esclusiva e obbligatoria e che la stessa copre tutte le ipotesi, compreso l’infortunio in itinere”.

Novità della circolare 2022 sull’apprendistato di primo livello
Il ministero specifica inoltre alcuni aspetti particolari, tra cui:
• il contratto di apprendistato di primo livello può essere stipulato anche per familiari che svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine tenendo conto che permane l’onere della prova della subordinazione in capo al datore di lavoro;
• l’apprendista può essere assunto presso un azienda con sede in regione diversa da quella dell’istituto formativo ma per la formazione va fatto riferimento alla disciplina della regione in cui l’istituto ha sede;
• il termine del periodo formativo corrisponde alla data di pubblicazione dei risultati dell’esame finale che l’istituzione formativa deve comunicare al datore di lavoro, tramite Pec entro 3 giorni dalla pubblicazione dei risultati, cosi da provvedere l’eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.
• fondamentale il ruolo del datore di lavoro e dell’istituzione formativa riguardo la trasparenza dell’attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall’apprendista e la necessita di un corretto utilizzo del dossier individuale per la certificazione delle competenze. In merito la circolare fornisce in allegato scheda mi protocollo datore- scuola, progetto formativo, dossier di valutazione griglia di valutazione ecc.

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