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CHIARIMENTI SUL CONTRIBUTO CONOU

12 Mag 2021

Con D.M. 21 gennaio 2021, in sostituzione del precedente DM 17/2/1993, sono state modificate le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo dovuto al CONOU (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati).

Le nuove modalità sono in vigore dal 1° aprile 2021.

QUANDO SI APPLICA IL CONTRIBUTO CONOU
In attuazione dell’art. 236 co. 7 del TU ambiente che recita: “Ai fini della parte quarta del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all’atto del pagamento dell’imposta di consumo”:
• il DM stabilisce che il contributo è dovuto all’atto dell’immissione in consumo (in base all’art. 61 del cosiddetto “Testo Unico Accise”, il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), degli oli lubrificanti, anche qualora contenuti nei prodotti,
• il DM definisce oli lubrificanti i prodotti, vergini o rigenerati, di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99, individuati con riferimento ai codici di nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001 del 6 agosto 2001.

PRODOTTI SOGGETTI A CONTRIBUTO CONOU
Sempre sulla base dell’art. 236 del TU ambiente, il nuovo DM non introduce sostanziali novità per quanto riguarda i prodotti che sono soggetti al contributo, che sono in particolare:
• gli oli lubrificanti destinati ad essere utilizzati nel territorio dello Stato. Sono esclusi quelli destinati a subire processi di trasformazione da cui derivino prodotti finiti che non danno luogo a oli usati.
È previsto che il soggetto che effettua l’immissione in consumo di questi oli lubrificanti esclusi, dichiari prima al CONOU l’insussistenza dei presupposti per la raccolta con le modalità previste dallo stesso Consorzio.
• Gli oli lubrificanti contenuti in prodotti che, in relazione alla funzione a cui sono espressamente rivolti, sono destinati a essere raccolti al termine del loro ciclo di vita come oli usati per il successivo corretto trattamento.

SOGGETTI OBBLIGATI
Al versamento del contributo, in base al DM 21 gennaio 2021, sono chiamati i soggetti che immettono in consumo gli oli lubrificanti nel territorio dello Stato.
Secondo il D.Lgs. 504/1995, norma di riferimento, le imprese soggette all’imposta di consumo, che immettono in consumo gli oli lubrificanti nel territorio dello Stato sono: il fabbricante, l’importatore (per i prodotti di provenienza da Paesi terzi) e il soggetto che effettua la prima immissione in consumo di prodotti di provenienza comunitaria.

Anche da questo punto di vista sostanzialmente non ci sono grosse novità rispetto al DM del 1993 che considera come soggetti obbligati gli esercenti impianti di produzione o di deposito fiscale per oli lubrificanti nazionali e l’importatore per gli oli lubrificanti di provenienza estera.

Al di là dei fabbricanti, tra le imprese interessate e potenzialmente coinvolte negli obblighi relativi al contributo CONOU, va posta particolare attenzione a quelle che importano da paesi UE ed extra UE, in quanto il contributo CONOU è strettamente legato per modalità, tempi, eventuali esenzioni alle caratteristiche dell’imposta di consumo.

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