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CENTRI REVISIONE: CONTROLLI VEICOLI PESANTI PRESSO LE OFFICINE ESTERNE.
Riceviamo e trasmettiamo da Casartigiani

01 Dic 2021

Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale n.279 del 23 novembre u.s. è stato pubblicato il Decreto n. 466, firmato dal Ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, che sancisce la facoltà di rivolgersi alle officine esterne autorizzate anche per la revisione dei mezzi pesanti.
Grazie alle nuove disposizioni, che attuano la riforma della disciplina contenuta nel codice della strada, anche la revisione dei mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate – se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata – potrà essere affidata alle officine private autorizzate dalla Provincia competente.
Fino ad oggi, la possibilità di effettuare i controlli presso un’officina esterna autorizzata, in alternativa agli uffici delle Motorizzazioni, riguardava i soli veicoli a motore con capienza massima di 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate.
Il decreto in parola nello specifico interviene a disciplinare:
a) il regime di autorizzazione dei centri di controllo privati in relazione alle attività di revisione dei veicoli pesanti;
b) le dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati all’attività di revisione dei veicoli pesanti;
c) l’istituzione di un registro generale degli operatori autorizzati alle attività di revisione, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
d) il regime di autorizzazione degli ispettori, e i relativi requisiti di competenza, indipendenza e formazione, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
e) la composizione e la nomina delle commissioni per l’esame degli ispettori, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore.
Viene demandata invece a successivi decreti dirigenziali la disciplina delle seguenti materie:
a) la definizione delle caratteristiche della struttura organizzativa e del personale adeguati a svolgere il controllo tecnico dei veicoli pesanti, nell’ambito degli operatori autorizzati e dei corrispondenti centri di controllo privati;
b) la trasmissione di dati e documenti da parte degli operatori autorizzati al Ministero;
c) le procedure inerenti alle modalità di supervisione dei controlli tecnici;
d) l’armonizzazione della disciplina di revoca dell’autorizzazione;
e) le modalità di svolgimento e superamento dell’esame per il conseguimento del titolo di ispettore autorizzato;
f) la definizione delle tariffe per le operazioni di revisione e i controlli periodici sulle officine, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
g) la definizione dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività di ispettore, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
h) la definizione delle disposizioni attuative relative al regime sanzionatorio degli ispettori.
Di particolare importanza l’art. 7 del D.M. che definisce i requisiti di idoneità professionale, economici, tecnici e strutturali generali degli operatori autorizzati.
L’operatore, che intenda esercitare la propria attività come imprenditore individuale ovvero come partecipante ad un consorzio, deve essere iscritto, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, in almeno uno dei seguenti registri:
a) Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato;
c) uno dei registri professionali o commerciali riportati nell’Allegato XVI al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea.
Per la dimostrazione dei requisiti di capacità finanziaria, gli interessati a svolgere le attività di revisione dovranno presentare un’attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata per un importo di almeno euro 154.937,07, da parte di aziende o istituti di credito o di società finanziarie o assicurative con capitale sociale non inferiore a euro 2.582.284,50.
Nel caso in cui l’autorizzazione sia richiesta da consorzi o da società consortili, la capacità finanziaria di ciascuna delle imprese di autoriparazione consorziate deve essere non inferiore a euro 51.645,69, se iscritte in una sola delle sezioni del registro di cui all’art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, o di euro 87.797,67 e ad euro 118.785,09, rispettivamente, nel caso di iscrizione in due o in tre sezioni del registro citato.
Inoltre, gli operatori devono dimostrare di aver realizzato un fatturato globale minimo, dichiarato e maturato negli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore a euro 300.000,00 ed esibire i rendiconti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività.
Gli operatori istanti dovranno dimostrare di possedere struttura organizzativa e dotazione di personale idonee a svolgere la funzione di verifica e prova dei veicoli pesanti, ma anche una documentazione che ne attesti la indipendenza attraverso la certificazione dell’impresa ISO IEC 9001/2015, rilasciata nel rispetto dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa ISO IEC 17020 parte C.
Devono poter effettuare i controlli tecnici in locali destinati esclusivamente all’attività di revisione, separati da quelli eventualmente utilizzati per l’autoriparazione e devono disporre di un numero di ispettori dedicati ai controlli tecnici, proporzionato al volume giornaliero medio di operazioni da eseguire, e in ogni caso non inferiore a un ispettore per n. 24 veicoli giornalieri.
Infine, il D.M. prescrive le caratteristiche che debbono possedere i locali nei quali si effettueranno le sedute di revisione e le relative attrezzature tecniche.
Il Decreto prende in considerazione anche le eventuali sanzioni cui gli interessati potranno andare incontro se eserciteranno le proprie attività in modo non conforme alla legge.
Sarà loro, pertanto, revocata l’autorizzazione nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, in capo all’operatore autorizzato;
b) carenza delle attrezzature necessarie per l’esecuzione dei controlli tecnici;
c) presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 4 del D.M.;
d) mancata comunicazione degli eventi che incidono sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del D.M.
e) attestazione non veritiera di stati o fatti prodotti, imputabile a colpa grave dell’impresa;
f) irrogazione, con provvedimento definitivo, di un numero di sanzioni, ai sensi dell’art. 80, comma 15, del codice della strada;
g) gravi difformità nella conduzione delle attività di revisione, rispetto alle disposizioni normative di riferimento, tali da compromettere la sicurezza dei veicoli verificati;
h) mancato adeguamento ai requisiti di cui all’art. 9 entro la data del 1° gennaio 2023, in caso di autorizzazione rilasciata provvisoriamente ai sensi del regime abilitativo transitorio di cui all’art. 22 del D.M.
Da ultimo il Decreto definisce le procedure per l’abilitazione degli ispettori che opereranno i controlli tecnici nelle officine private e individua le sanzioni eventuali cui essi saranno assoggettabili nel caso non effettuino in modo corretto il proprio lavoro.

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