3 Giugno 2020
Con Risoluzione 29 maggio 2020, n. 28, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni relative all’IRAP, contenute nell’art. 24, D.L. n. 34/2020, con specifico riferimento ai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, c.d. esercizio “a cavallo”.
Il D.L. n. 34/2020 ha previsto che le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi/compensi non superiore a 250 milioni di euro non sono tenuti al versamento:
- del saldo IRAP dovuto per il 2019 (rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti 2019);
- della prima rata di acconto IRAP dovuto per il 2020; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.
L’Agenzia conferma che tali previsioni si applicano anche ai soggetti con esercizio “a cavallo”, considerando le peculiarità e i termini di versamento indicati nell’art. 17, D.P.R. n. 435/2001:
- saldo periodo precedente e prima rata di acconto versamenti entro “l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta“;
- seconda rata di acconto entro “l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta“.
L’Agenzia sottolinea la rilevanza di individuare il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e riporta alcune esemplificazioni.
