3 Marzo 2026
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, GUCE, con effetti dal 18 marzo 2026 la Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento Europeo e del Consiglio, detta anche Direttiva OMNIBUS I
che, l’obiettivo dichiarato di semplificare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità ESG e di due diligence per le imprese europee, modifica:
• la Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale del rendiconto di sostenibilità,
• la Direttiva 2013/34/UE sui bilanci d’esercizio,
• la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD, 2022/2464/UE)
• la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD, 2024/1760/UE.
La modifica più rilevante introdotta dalla Direttiva OMNIBUS I riguarda l’innalzamento delle soglie dimensionali per l’obbligo di rendicontazione societaria di sostenibilità.
Nella versione originale della CSRD, l’obbligo si applicava a tutte le grandi imprese che soddisfacessero almeno 2 dei 3 criteri (totale attivo, ricavi netti, numero di dipendenti).
La Direttiva interviene limitando l’obbligo individuale alle imprese con:
• ricavi netti superiori a 450.000.000 EUR, e
• un numero medio di dipendenti superiore a 1.000.
Le imprese che non raggiungono queste soglie sono escluse dall’obbligo diretto, indipendentemente dalla loro quotazione in borsa (con alcune eccezioni residuali per gli enti di interesse pubblico).
Per le imprese con sede in paesi terzi che operano nel mercato unico europeo, l’obbligo di rendicontazione scatta quando i ricavi netti generati nell’Unione superano la soglia di 450.000.000 EUR, garantendo così il principio di parità di trattamento tra operatori europei ed extra-europei.
Direttiva UE OMNIBUS I: due diligence (CSDDD) ridisegnata, soppressione obbligo piano climate change
Le modifiche alla CSDDD producono un effetto ancora più drastico in termini di riduzione del perimetro applicativo:
• la soglia dei dipendenti viene innalzata da 1.000 a 5.000; e
• la soglia dei ricavi netti mondiali viene portata da 450.000.000 EUR a 1.500.000.000 EUR;
• per i sistemi di franchising e licenza, le soglie vengono fissate rispettivamente a:
o -75.000.000 EUR (diritti di licenza), e
o -275.000.000 EUR (fatturato di rete).
L’applicazione della CSDDD viene unificata per tutte le imprese soggette a decorrere dal 26 luglio 2029, eliminando la precedente scansione progressiva per dimensioni.
Di particolare rilievo è la soppressione dell’obbligo di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, precedentemente previsto dalla CSDDD. Questa eliminazione riduce l’intensità degli obblighi di pianificazione strategica per le imprese soggette, con implicazioni significative per la credibilità degli impegni climatici dichiarati nel contesto della finanza sostenibile.
Accanto alle modifiche dimensionali, la Direttiva introduce 3 innovazioni strutturali di natura qualitativa:
- Il concetto di “impresa protetta” definisce come tale ogni impresa con meno di 1.000 dipendenti che si trovi nella catena del valore di un’impresa soggetta agli obblighi di rendicontazione. Le imprese protette acquisiscono il diritto legale di rifiutare qualsiasi richiesta di dati ESG che ecceda i principi volontari (VSME) adottati dalla Commissione. Le imprese capofila sono obbligate a informare esplicitamente i propri fornitori protetti di tale diritto.
- La Direttiva introduce una clausola di omissione per informazioni la cui divulgazione arrecherebbe “grave pregiudizio commerciale” o costituirebbe rivelazione di segreti commerciali.
- La Commissione è tenuta ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore (settembre 2026), un atto delegato per riformare sostanzialmente gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), eliminando elementi ritenuti meno rilevanti e privilegiando i dati quantitativi.
Direttiva UE OMNIBUS I, come prepararsi: prima onda del calendario 2026-2026
Il primo stadio del calendario (2026 – 2027) è anche il più caotico.
• Entro il 19 luglio 2026 la Commissione è tenuta a pubblicare i principi di rendicontazione volontari per le PMI (VSME). Fino a quella data, le grandi imprese si trovano in una posizione normativa ambigua: sanno che non potranno chiedere ai fornitori protetti più di quanto previsto dai VSME, ma non sanno ancora esattamente cosa quei VSME conterranno. Per le PMI fornitrici, questo vuoto temporaneo non è neutro: i procurement manager delle grandi imprese tendono a irrobustire i propri questionari prima che scatti il limite legale, accelerando la pressione sui fornitori proprio nei mesi in cui la tutela non è ancora operativa.
• In parallelo, e con una scadenza ancora più ravvicinata, la Commissione ha sei mesi dall’entrata in vigore della Direttiva per adottare un atto delegato di revisione sostanziale degli European Sustainability Reporting Standards. Per le imprese che hanno già avviato progetti di compliance agli ESRS nella loro formulazione originale, questa revisione rappresenta un rischio concreto di obsolescenza degli investimenti già effettuati.
• Entro il 1° luglio 2027 la Commissione adotta gli standard di “limited assurance” per l’attestazione dei report di sostenibilità, ridefinendo il perimetro e l’intensità della verifica da parte dei revisori. Entro il 19 marzo 2027 gli Stati membri devono recepire le modifiche alla CSRD nei propri ordinamenti nazionali.
Per l’Italia, questo significa che fino a quella data permane una doppia incertezza: quella sugli standard (ESRS in revisione) e quella sull’ordinamento di recepimento (decreti legislativi italiani non ancora adottati).
Direttiva UE OMNIBUS I, come prepararsi: seconda onda del calendario 2026-2036.
Tra il 2028 e il 2031, il quadro normativo si consolida progressivamente, le sanzioni CSDDD diventano pienamente operative, i dati ESG diventano pubblici e comparabili, e le istituzioni europee tracciano il primo bilancio della semplificazione. Per le PMI italiane, questo periodo rappresenta la finestra in cui le scelte strategiche della prima onda — investire o attendere — producono i loro effetti più visibili e, per chi ha atteso, potenzialmente più costosi.
La seconda onda si conclude nel 2031 con nuove relazioni della Commissione: una sulle soglie di applicazione CSRD, e una sulla possibilità di introdurre obblighi settoriali per comparti ad alto rischio. Dal 2032-33 anche le PMI di questi settori potrebbero essere soggette a due diligence, richiedendo un adeguamento strategico tempestivo.
Direttiva UE OMNIBUS I, come prepararsi: terza onda del calendario 2026-2036.
La terza onda normativa introduce 2 meccanismi ciclici che influenzano permanentemente la competitività delle PMI italiane, richiedendo un approccio strutturale invece che basato sulle scadenze.
Il primo è il riesame quinquennale delle soglie dimensionali (fatturato e dipendenti), aggiornate per compensare l’inflazione e determinare l’applicabilità della CSRD e CSDDD. Le imprese in crescita devono prevedere quando potrebbero superare queste soglie, poiché il mancato adeguamento preventivo comporta costi maggiori e difficoltà nel produrre un bilancio di sostenibilità conforme agli ESRS.
Il secondo meccanismo riguarda la maturazione dell’enforcement: tra il 2028 e il 2033 le autorità accumuleranno esperienza, affinando la giurisprudenza su greenwashing e due diligence. Dal 2033 la tolleranza verso comunicazioni ESG non documentate sarà più bassa, e affermazioni accettate oggi potrebbero essere considerate greenwashing sulla base dei nuovi precedenti giuridici e direttive europee.
