21 Luglio 2026
Lunedì scorso 20 luglio l’INPS tramite messaggio ha fornito le istruzioni operative per accedere agli ammortizzatori sociali in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a eventi climatici eccezionali, comprese le ondate di calore.
Le misure, introdotte dal DL n. 107/2026, si applicano agli eventi verificatisi dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 e riguardano i settori edile, lapideo, escavazioni e agricolo.
Per i datori di lavoro interessati sono previste importanti semplificazioni:
• le settimane di CIGO autorizzate per eventi climatici eccezionali non concorrono al limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile;
• resta l’esonero dal contributo addizionale;
• non è richiesto il requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa del dipendente.
Settore agricolo (CISOA)
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato:
• la CISOA è riconosciuta anche in caso di riduzione dell’attività pari ad almeno la metà dell’orario giornaliero;
• non è richiesto il requisito delle 181 giornate lavorative;
• le giornate di integrazione non incidono sul limite annuale di 90 giornate e sono valide ai fini della disoccupazione agricola.
Le misure non si applicano a impiegati e quadri agricoli, per i quali resta in vigore la disciplina ordinaria.
Domande: termini e modalità
CIGO
Le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo all’inizio della sospensione o riduzione dell’attività, secondo le ordinarie modalità telematiche INPS.
CISOA
Per la CISOA:
• le nuove causali sono utilizzabili dal 24 luglio 2026;
• le domande devono essere presentate entro 15 giorni dall’inizio dell’evento;
• per gli eventi verificatisi dal 1° al 23 luglio 2026 è prevista una finestra straordinaria con scadenza 22 agosto 2026.
Risorse disponibili
Per il 2026 sono stati stanziati:
• 4,9 milioni di euro per la CIGO nei settori edile, lapideo ed escavazioni;
• 10,3 milioni di euro per la CISOA destinata agli operai agricoli.
Le domande saranno accolte fino a esaurimento delle risorse disponibili.
