1 Dicembre 2020
L’art 19 del Decreto Ristori Quater va a modificare l’art. 58 del Decreto Agosto che ha previsto un fondo per gli operatori della ristorazione inserendo un nuovo codice ATECO tra i beneficiari.
Si tratta del codice:
55.20.52 ATTIVITÀ DI ALLOGGIO CONNESSE ALLE AZIENDE AGRICOLE (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo) che va ad aggiungersi a quelli precedenti già previsti.
L’art. 19 modifica inoltre la ripartizione delle risorse del fondo tra l’annualità 2020 e 2021 al fine di poter soddisfare tutte le istanze che perverranno.
Recentemente era stata prevista una proroga al 15 dicembre per la presentazione delle domande per beneficiare del contributo e in data 16 novembre era andato in GU n.285 il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 ottobre 2020, recante le modalità necessarie alla presentazione delle istanze e utile al riepilogo dei requisiti per poterle presentare.
Ma vediamo i dettagli:
Il Decreto Agosto aveva previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto per tutte le imprese in attività alla data del 15 agosto 2020 con i seguenti codici ATECO:
- 10.11-Ristorazione con somministrazione
- 56-10-12-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (sono inclusi dal Ristori quater e qui limitatamente in questo codice anche gli ittiturismi)
- 21.00-Fornitura di pasti preparati
- 29.10-Mense
- 29.20-Catering continuativo su base contrattuale
- 10.00 Somministrazione di cibo
Il contributo spetta per acquisti effettuati dal 14 agosto e comprovati da idonea documentazione per prodotti della filiera agricola, alimentare, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP valorizzando la materia prima del territorio.
Tra quelli agevolabili sono inclusi anche quelli della pesca e dell’acquacoltura.
Sono considerati prioritari gli acquisti di prodotti DOP e IGP e di prodotti ad alto rischio di spreco indicati nell’elenco seguente contenuto nell’Allegato 1 al decreto.
Prodotti ad alto rischio di spreco alimentare
- latte 100% italiano
- prosciutto crudo dop e prosciutto cotto 100% italiano
- salumi vari da suino dop e Igp da animali nati allevati e macellati in Italia
- salumi non da carne suina (tacchino, bresaola, altro) da animali nati, allevati e macellati in Italia
- formaggi dop o da latte 100% italiano
- olio extra vergine di oliva100% da olive italiane/o dop
- carne bianca da animali nati allevati e macellati in Italia
- carne bovina, suina, ovicaprina, cunicola da animali nati allevati e macellati in Italia
- zuppe di cereali con verdure filiera e materia prima italiana
- minestrone con verdure filiera e materia prima italiana
- pasta secca con grano 100% italiano
- riso da risotto con riso 100% italiano
- preparati per risotti (alle verdure, ai funghi, ecc.) da materia prima italiana
- passata di pomodoro 100% italiana
- polpa di pomodoro o pelati 100% italiana
- sughi pronti da materia prima italiana
- verdure fresche o conservate in scatola o in vetro filiera e materia prima italiana
- verdure conservate in scatola filiera e materia prima italiana formato per mense
- legumi in scatola (fagioli, lenticchie) filiera e materia prima italiana
- macedonia di frutta o frutta sciroppata o frutta fresca da filiera e materia prima italiana
- succo di frutta e purea di frutta filiera e materia prima italiana
- crackers, pane e prodotti da forno da grano 100% italiano
- vini Dop e Igp
- aceti balsamici Dop e Igp
Per poter accedere al contributo è possibile presentare domanda entro il 15 dicembre.
Ricordiamo che il contributo spetta a condizione che le imprese abbiano avuto un calo di fatturato nei mesi da marzo a giugno 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 inferiore almeno del 25%; il testo della norma dice inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019.
Non è richiesto nessun requisito per chi ha iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019
Ai fini dell’ottenimento del contributo il decreto prevede che:
- l’azienda debba acquistare almeno 3 differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari;
- il prodotto principale non possa superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata;
- il contributo non possa mai essere superiore all’ammontare complessivo degli acquisti effettuati;
- a sua volta, l’ammontare degli acquisti non possa essere inferiore ai 1.000 euro, né superiore a 10.000 euro (importi al netto di Iva).
L’indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. L’ammontare di cui al secondo comma dell’articolo 316-ter del codice penale (indebita percezione del controbuto statale) è elevato a 8.000 euro. All’irrogazione della sanzione, provvede l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
