3 Novembre 2026
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40/E del 26 ottobre 2026, ha istituito il codice tributo 7082 per consentire alle imprese di trasporto beneficiarie di utilizzare in compensazione il credito d’imposta riconosciuto per il maggior costo sostenuto per l’acquisto di gasolio.
Il credito può essere utilizzato esclusivamente tramite modello F24, da trasmettere attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2026.
Come utilizzare il credito d’imposta
Per compensare il bonus carburante, le imprese devono compilare il modello F24 indicando:
• Codice tributo: 7082.
• Sezione: Erario.
• Importi a credito compensati: importo del credito utilizzato.
• Anno di riferimento: anno in cui è stata sostenuta la spesa, nel formato AAAA, come indicato nel cassetto fiscale.
In caso di restituzione del credito, il codice 7082 deve essere inserito nella colonna «importi a debito versati».
L’invio del modello F24 deve avvenire esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Non sono ammesse modalità alternative.
Verifica del credito disponibile
Prima di effettuare la compensazione, l’impresa deve verificare l’importo effettivamente riconosciuto, consultabile nel proprio cassetto fiscale.
Il credito viene comunicato all’Agenzia delle Entrate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Non è quindi possibile utilizzare importi superiori a quelli risultanti come disponibili.
L’Agenzia effettua controlli automatici sulle deleghe F24 per verificare:
• l’effettiva inclusione dell’impresa nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero;
• la corrispondenza tra credito utilizzato e importo riconosciuto;
• l’eventuale presenza di successive modifiche o revoche del beneficio.
In caso di irregolarità o di superamento del credito disponibile, il modello F24 viene scartato.
Scadenza da rispettare
Il credito d’imposta deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2026. Le imprese beneficiarie devono pertanto verificare tempestivamente il saldo disponibile e programmare le compensazioni prima della scadenza.
Riferimenti normativi: articolo 3 del D.L. 18 marzo 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79; risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 40/E del 26 ottobre 2026.
Testi rielaborati con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale
