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Con Risposta ad Interpello 8 luglio 2021, n. 469, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto ammissibile, al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120, D.L. n. 34/2020, l’acquisto e lo sviluppo di software purché finalizzati alla riduzione dei contatti tra il personale ed i relativi clienti per il contenimento della diffusione del Covid-19.
Diversamente, non rientrano nell’ambito del citato credito d’imposta le spese sostenute per software dedicati a potenziare e ottimizzare le vendite on line di soggiorni e servizi accessori, in quanto non strettamente connesse allo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa.

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