28 Ottobre 2026
Il Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2026 ha dato via libera ad un decreto-legge con disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca. Vi rimettiamo di seguito una sintesi dei principali contenuti del provvedimento
Il Governo ha stanziato ulteriori 150 milioni di euro per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto per l’acquisto di gasolio, istituito dall’art. 3, D.L. n. 33/2026 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79/2026) ed oggetto di diverse modifiche e proroghe.
In particolare, si interviene sull’art. 1, D.L. n. 162/2026, in corso di conversione, su due aspetti:
- Per le spese sostenute da marzo ad agosto 2026, le risorse per il credito d’imposta destinato alle spese sostenute da marzo ad agosto 2026 vengono incrementate di 45,2 milioni di euro, portando lo stanziamento complessivo a 66,4 milioni di euro.
- Per gli acquisti effettuati dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, vengono stanziati 60 milioni di euro. Per il credito di imposta conseguente (riferito al periodo 1° settembre-5 ottobre 2026), l’utilizzo in compensazione del beneficio è ammesso fino al 31 marzo 2027 (senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e all’articolo 34 della legge n. 388/2000). Restano confermati tutti gli altri aspetti della disciplina.
Il credito di imposta spetta alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che svolgono, con veicoli di classe ambientale euro V e VI:
- attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitate da (attività di trasporto indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 3), D.lgs. n. 504/1995) regolarmente iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ovvero in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
- attività di trasporto di persone svolta con veicoli di classe M2 e M3 da parte di imprese di (attività di trasporto indicate all’art. 24-ter, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 504/1995) svolta da
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto pubblico locale;
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, competenza regionale e locale;
- autoservizi regolari in ambito comunitario;
- attività di noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge n. 218/2003, con veicoli di classe M2 e M3.
Si ricorda che Il contributo:
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi, spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa, ai sensi degli artt. 61 e 109, c. 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
La piattaforma informatica per la presentazione delle domande per richiedere il credito di imposta per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026 dovrebbe aprire nei primi giorni di novembre.
Tra le altre novità contenute nel decreto si evidenziano:
Sospensione dei canoni di leasing
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori potranno richiedere la sospensione di sette mesi fino al 31 marzo 2027 dei canoni di leasing dei veicoli (la sospensione riguarda il solo rimborso in conto capitale). Le operazioni di locazione finanziaria non possono essere revocate fino alla stessa data e il piano di rimborso dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori, senza alcuna formalità e il termine finale del contratto è prorogato per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Gli interessi maturati durante il periodo di sospensione sono corrisposti secondo le modalità previste dal contratto di locazione finanziaria ovvero concordate tra le parti in sede di attuazione della sospensione.
Fuel surcharge anche per i contratti non scritti
Nell’ambito delle misure a sostegno di autotrasporto, viene previsto l’applicazione del cosiddetto “Fuel Surcharge” per i costi del gasolio anche ai contratti di autotrasporto non scritti utilizzabile nei rapporti tra vettori e committenti. In particolare, viene stabilito che ai fini del calcolo della parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante, nei contratti non stipulati in forma scritta, per le prestazioni effettuate dall’entrata in vigore del decreto, la percentuale minima indicata dalle tabelle ministeriali diventerà il parametro obbligatorio per quantificare la componente carburante da esporre distintamente in fattura. Ferma restando l’autonomia negoziale delle parti sulla determinazione dei prezzi, nei contratti scritti stipulati dalla stessa data, invece, i valori minimi e massimi ministeriali costituiranno il riferimento per individuare l’incidenza del gasolio. Il contratto dovrà indicare sia il prezzo del carburante al momento della stipula sia la percentuale attribuita a questa voce di costo.
Disciplina applicabile ai contratti di autotrasporto – viene disposto che, indipendentemente dalla denominazione attribuita dalle parti, sono soggetti alla disciplina del contratto di trasporto i contratti aventi ad oggetto l’assunzione, verso corrispettivo, dell’obbligo di trasferire cose di terzi su strada mediante autoveicoli, anche mediante una pluralità di prestazioni tra loro coordinate o unitamente allo svolgimento di attività accessorie o strumentali al trasferimento. Ai contratti di trasporto si applicano il D.Lgs. n. 286/2005, le disposizioni del codice civile in materia di contratto di trasporto e dell’art. 83-bis, D.L. n. 112/2008.
È poi esplicitato che l’autotrasporto non è un appalto facendo uscire tale contratto dalla normativa sugli appalti:
In particolare, viene stabilito che:
- la durata del rapporto, la continuità, periodicità o sistematicità delle prestazioni, la programmazione unitaria di una pluralità anche indeterminata di trasporti, la predeterminazione o unitarietà del corrispettivo e la predisposizione, da parte del vettore, di un’organizzazione di mezzi e personale dedicata all’esecuzione del contratto, con gestione a proprio rischio, non comportano, neppure se congiuntamente presenti, la qualificazione del rapporto come appalto di servizi di trasporto;
- ai sensi dell’art. 1677-bis, c.c., le attività accessorie o strumentali al trasporto non sono soggette alla disciplina dell’appalto e non costituiscono autonomi servizi di logistica quando sono funzionalmente preordinate alla presa in consegna, al trasferimento, alla custodia in transito e alla riconsegna delle cose.
- per i contratti di trasporto la responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi è disciplinata esclusivamente ai sensi dell’art. 83-bis, c. 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies a 4-sexies, D.L. n. 112/2008 e non il regime di responsabilità solidale previsto per l’appalto dall’art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003;
- restano ferme le disposizioni in materia di somministrazione illecita di lavoro e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché le disposizioni dell’Unione europea e delle convenzioni internazionali applicabili.
Il D.L. introduce infine anche la lettera di vettura elettronica nazionale (LVe). Viene stabilito infatti che nell’ambito dei servizi di trasporto di merci per conto di terzi effettuati su strada nel territorio nazionale, le informazioni rilevanti ai fini della responsabilità civile e della regolarità del trasporto siano condivise in formato digitale tra i soggetti della filiera e rese disponibili alle autorità e agli organi di controllo.
Queste informazioni costituiscono la lettera di vettura elettronica nazionale e comprendono, qualora applicabili alla specifica operazione di trasporto: - le indicazioni, le dichiarazioni e i documenti che il mittente è tenuto a fornire al vettore ai sensi dell’articolo 1683 del codice civile;
- gli elementi e le indicazioni contenuti nella lettera di vettura di cui all’articolo 6 della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), firmata a Ginevra il 19 maggio 1956;
- le informazioni e la documentazione attestanti l’esecuzione di un trasporto combinato ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001;
- le informazioni e la documentazione richieste dalla normativa applicabile al trasporto di merci pericolose ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 35/2010.
Testi rielaborati con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale
