23 Settembre 2026
Dall’11 settembre 2026 sono in vigore nuove regole per gestire il FIR digitale quando i servizi RENTRI hanno un malfunzionamento temporaneo.
Il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026 disciplina i casi di cosiddetto “degrado temporaneo”, cioè quando una o più funzioni del sistema sono temporaneamente limitate o non funzionano correttamente, senza che si verifichi un blocco completo del servizio.
Per le imprese, la novità più importante è semplice: se un malfunzionamento RENTRI impedisce di gestire correttamente il FIR digitale, è possibile ricorrere al FIR cartaceo seguendo una procedura precisa.
FIR digitale non disponibile: quando si può usare il cartaceo
Se il produttore o detentore dei rifiuti non riesce a emettere il FIR digitale a causa di un malfunzionamento temporaneo dei servizi RENTRI, può utilizzare il FIR cartaceo previsto dal D.M. 59/2023.
Nel campo “Annotazioni” deve essere indicato che il formulario è stato emesso in modalità cartacea ai sensi dell’Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 254/2026.
Per i FIR gestiti attraverso questa procedura di emergenza non è necessario trasmettere al RENTRI i dati contenuti nel formulario.
Il problema si verifica durante il trasporto: cosa deve fare il trasportatore?
Se il malfunzionamento RENTRI si verifica durante il trasporto, il trasportatore può aggiornare la stampa del FIR digitale e apporre data e firma autografa.
Da quel momento, la stampa del FIR digitale viene gestita come un formulario cartaceo.
La stessa procedura può essere utilizzata quando il destinatario non riesce a completare le operazioni previste sul FIR digitale, come l’accettazione, l’aggiornamento o la firma.
Attenzione: bisogna dimostrare il malfunzionamento RENTRI
Non è sufficiente dichiarare che il sistema RENTRI non funzionava.
L’impresa deve conservare una prova del malfunzionamento, ad esempio:
• il codice di risposta restituito dalle API;
• un messaggio di errore visualizzato nell’area riservata RENTRI;
• un messaggio di errore dell’applicazione mobile.
Questa evidenza deve essere conservata insieme alla documentazione relativa alla procedura adottata.
Cosa deve fare l’impresa dopo il malfunzionamento?
Chi utilizza la procedura prevista per il degrado temporaneo deve compilare la dichiarazione prevista dal decreto e inviarla tramite PEC a dit.rentri@pec.it.
La comunicazione deve essere effettuata entro il 1° giorno lavorativo successivo alla fine del malfunzionamento e deve contenere almeno una prova dell’evento.
Il FIR resta cartaceo fino alla fine
Una volta applicata la procedura di emergenza, il singolo FIR continua a essere gestito secondo le regole del regime cartaceo fino alla conclusione del suo ciclo di vita.
La procedura termina con la restituzione della copia completa del FIR al produttore o detentore.
Non è quindi necessario cambiare modalità di gestione a metà del procedimento.
Cosa devono fare le PMI per prepararsi
Per evitare blocchi nella gestione dei rifiuti, le imprese dovrebbero predisporre una semplice procedura interna per i malfunzionamenti RENTRI.
In particolare, è opportuno:
• avere a disposizione una quantità adeguata di FIR cartacei bianchi vidimati;
• definire chi deve verificare e documentare il malfunzionamento;
• sapere dove conservare le evidenze dell’errore;
• predisporre la procedura per l’invio della comunicazione via PEC;
• informare chi si occupa di produzione, trasporto e gestione dei rifiuti sulle nuove modalità operative.
Invitiamo chiunque desideri ricevere assistenza o maggiori informazioni in merito a quanto sopraesposto a contattare i nostri uffici al n. 0422 815 544, int. 3.
