22 Settembre 2026
Dal 28 giugno 2026 sono cambiate le regole sulla durata massima delle missioni in somministrazione presso lo stesso utilizzatore.
La novità è stata introdotta dalla Legge 112/2026, che ha convertito il Decreto Lavoro (Dl 62/2026), e distingue tra lavoratori assunti dall’agenzia per il lavoro a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato.
La modifica può consentire di prolungare la permanenza dello stesso lavoratore in missione presso l’azienda, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Somministrazione: il limite è di 24 o 36 mesi
La durata massima della missione dipende dal tipo di contratto che lega il lavoratore all’agenzia.
Lavoratore assunto a tempo determinato dall’agenzia: limite di 24 mesi
Quando il lavoratore è assunto a tempo determinato dall’agenzia per il lavoro, si applica il limite generale di 24 mesi per la successione dei contratti a termine con lo stesso datore di lavoro, salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva.
Nel calcolo rientrano anche i periodi di missione in somministrazione.
Per una PMI che utilizza un lavoratore assunto a termine dall’agenzia, il riferimento resta quindi il limite complessivo di 24 mesi, fatte salve le eventuali deroghe previste dal contratto collettivo applicabile.
Lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia: limite di 36 mesi
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia, la nuova disciplina prevede invece un limite specifico di 36 mesi, anche non consecutivi.
Il limite riguarda le missioni svolte presso lo stesso utilizzatore e per mansioni dello stesso livello e della stessa categoria legale.
La contrattazione collettiva applicata dall’impresa utilizzatrice può modificare questo limite.
La novità più importante: i 2 periodi possono susseguirsi
Uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina è che il limite di 24 mesi e quello di 36 mesi possono essere applicati in successione.
Un esempio per le PMI
Un’azienda utilizza un lavoratore in somministrazione mentre quest’ultimo è assunto a tempo determinato dall’agenzia.
Dopo aver raggiunto il limite previsto, il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato dall’agenzia, attraverso una nuova assunzione o la trasformazione del precedente rapporto.
Il lavoratore può quindi essere nuovamente inviato in missione presso la stessa azienda.
In questo secondo periodo si applica il nuovo limite di 36 mesi e il relativo conteggio riparte da zero.
In altre parole, nelle condizioni previste dalla legge, possono susseguirsi:
fino a 24 mesi con contratto a termine presso l’agenzia → assunzione a tempo indeterminato con l’agenzia → ulteriori missioni fino a 36 mesi presso lo stesso utilizzatore.
Cosa succede alle missioni già in corso al 28 giugno 2026?
La nuova disciplina dei 36 mesi è in vigore dal 28 giugno 2026.
Per i lavoratori che a quella data erano già assunti a tempo indeterminato dall’agenzia, i periodi di missione svolti prima del 28 giugno 2026 non vengono conteggiati nel nuovo limite di 36 mesi.
Questo significa che le missioni già in corso non vengono considerate come se avessero già consumato una parte del nuovo periodo massimo.
Invitiamo chiunque desiderasse ricevere maggiori informazioni in merito a quanto sopraesposto a contattare il nostro ufficio paghe al n. 0422 815 544, int. 2.
