9 Settembre 2026
L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni). Anche quest’anno il modello si è aggiornato e quindi è necessario verificare se gli interventi svolti ricadono ancora.
Il modello nuovo ha introdotto alcune novità rispetto al precedente.
Il modello OT23 2027 mantiene la sua articolazione in sei sezioni, per un totale di 65 voci. La sezione A è dedicata alla prevenzione degli infortuni mortali non stradali, la sezione B alla prevenzione del rischio stradale, la sezione C alla prevenzione delle malattie professionali, la sezione D alla formazione, all’addestramento e all’informazione, la sezione E alla gestione della salute e sicurezza con misure organizzative e la sezione F alla gestione delle emergenze e ai dispositivi di protezione individuale. Le voci sono classificate in due tipologie, A e B, in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale. Per fruire della riduzione, l’azienda deve aver realizzato nel 2026 un intervento di tipo A oppure due di tipo B. Il modulo 2027 presenta 35 voci di tipo A e 30 di tipo B.
2 nuovi interventi
Le novità principali includono due nuovi interventi: F-10, di tipo A, per l’installazione di elementi strutturali (serramenti) e sistemi di evacuazione fumi atti a garantire la tenuta anche dei fumi freddi in caso di incendio, e D-5, di tipo B, che riguarda la formazione di tutti i lavoratori come addetti al servizio di gestione delle emergenze e lotta antincendio, oppure addetti al primo soccorso o alla rianimazione cardiopolmonare (CAR). È stato invece eliminato l’intervento relativo alla sostituzione di trattori agricoli e forestali, corrispondente alla voce A-3.6 del precedente modulo, perché potenzialmente destinata alle sole aziende agricole, che sono escluse dalla riduzione del tasso medio per prevenzione.
Promossa la gestione integrata dei fattori di rischio professionali e individuali. Per il 2027 sono state ulteriormente rafforzate le voci che promuovono la salute globale dei lavoratori e la gestione integrata dei fattori di rischio professionali e dei fattori individuali legati a stili di vita non corretti e alle condizioni personali intercorrenti, identificate come C-4.1, C-5.1 e C-5.2. La modifica più rilevante riguarda l’intervento C-5.1, ora esteso anche alle attività di prevenzione dei disturbi respiratori del sonno e delle patologie caratterizzate dal deterioramento delle funzioni cognitive, con l’obiettivo di sostenere la longevità della vita lavorativa attiva.
Modalità di accesso al beneficio
Per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende, sono state individuate solo due tipologie di interventi, interventi di tipo “A” e “interventi di tipo “B”, eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello. La classificazione degli interventi nelle due tipologie è stata effettuata in ragione dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento. Per accedere al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.
E’ necessario raccogliere la documentazione probante da allegare alla domanda.
A cosa serve
L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, in % in base al, di dipendenti, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.
Chi può beneficiarne
Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
Come ottenere la riduzione
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente sul sito www.inail.it entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. E’ necessario allegare contestualmente alla presentazione la documentazione probante.
Applicazione della riduzione
La riduzione riconosciuta dall’INAIL opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Requisiti
Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
• applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
• inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”);
il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.
Percentuale di riduzione
• Per aziende con fino a 10 lavoratori-anno, la riduzione del tasso medio di tariffa è del 28%.
• Per aziende con oltre 10 e fino a 50 lavoratori-anno, la riduzione è del 18%.
• Per aziende con oltre 50 e fino a 200 lavoratori-anno, la riduzione è del 10%.
• Per aziende con oltre 200 lavoratori-anno, la riduzione è del 5%.
A chi rivolgersi
I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore informazione nella persona di Sonego Sergio e/o Scabello Renata.
Si allega alla presente il modello con una guida Inail sulle variazioni introdotte. Si ricorda che a seguito di questa richiesta l’INAIL può effettuare controlli sulla documentazione presentata e/o dichiarata.
