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Con l’espressione welfare aziendale si identificano somme, beni, prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di rilevanza sociale ed esclusi, in tutto o in parte, dal reddito di lavoro dipendente. Si tratta, quindi, dell’insieme delle iniziative di natura volontaria o obbligatoria che il datore di lavoro promuove per incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia.
L’Agenzia delle Entrate lo ha definito come l’insieme di benefici e prestazioni erogato ai dipendenti nell’intento di integrare la componente meramente monetaria della retribuzione sia in funzione di sostegno al reddito sia in funzione di miglioramento della vita privata e lavorativa.
L’INPS con la circolare n. 49/2023 lo ha definito come l’attribuzione da parte del datore di lavoro ai dipendenti di un insieme di prestazioni, opere e servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, in quanto finalizzate a migliorare la loro vita privata e lavorativa.

Chi sono i beneficiari del welfare aziendale?
Il welfare aziendale, inteso somme, beni, prestazioni, opere e servizi per beneficiare del particolare regime dell’esclusione, in tutto o in parte, dal reddito di lavoro dipendente deve essere offerto alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee.
Con la circolare n. 5/2018 l’Agenzia delle Entrate è entrata sulla definizione di categorie di lavoratori ai fini del welfare aziendale.
Secondo l’agenzia, affinché le predette somme e valori risultino, in tutto o in parte detassati, è necessario, però, che l’offerta sia rivolta alla “generalità dei dipendenti” ovvero a “categorie di dipendenti”.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che “con le predette locuzioni il legislatore ha voluto riferirsi alla generica disponibilità di opere, servizi o somme ecc. verso un gruppo omogeneo di dipendenti, anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle predette “utilità””.
L’espressione “categorie di dipendenti” non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte ecc.), purché tali inquadramenti siano sufficienti ad impedire, in senso teorico, che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte
Posso riconoscere il welfare aziendale ad un solo lavoratore?
No, l’eventuale riconoscimento di beni e servizi di welfare aziendale ad un solo lavoratore nell’ambito della generalità di dipendenti, comporta la perdita del beneficio fiscale e contributivo in capo al percettore, con la conseguenza che gli importi si devono intendere come retribuzione imponibile.
Posso riconoscere il welfare aziendale agli stagisti o ai lavoratori somministrati?
Si, è possibile.
Per quanto riguarda i lavoratori somministrati, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i beni e servizi saranno messi a disposizione dall’Agenzia in qualità di datore di lavoro e addebitati all’utilizzatore.
Per quanto riguarda i tirocinanti, è possibile coinvolgerli in un piano welfare in quanto percepiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.
Chi sono i beneficiari del welfare?
I beni e servizi di welfare aziendale possono essere utilizzati, a seconda della tipologia da:
– lavoratore destinatario;
– suo familiare;
– lavoratore e suo familiare.
Chi sono i familiari beneficiari del welfare?
Fino al 31 dicembre 2024 per quanto riguarda i familiari, la norma faceva riferimento ai famigliari di cui all’ art. 12 del TUIR, che a suo volta richiama l’art. 433 cc.
Dal 1° gennaio 2025 possono essere beneficiari di misure di welfare:
• Coniuge non legalmente ed effettivamente separato
• Figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati
• Ascendenti

Per beneficiare delle misure di welfare non è necessario che i familiari siano anche conviventi o fiscalmente a carico del lavoratore, a meno che la misura specifica non lo preveda espressamente (circ. Min. finanze 22 dicembre 2000, n. 238/E).
Quali sono i beni e servizi che posso offrire/mettere a disposizione dei diversi beneficiari?

Tipologia di beni/servizi
Oneri e servizi di utilità sociale.

Soggetti beneficiari
– Lavoratori
– Familiari

Tipologia di beni/servizi
Spese di istruzione

Soggetti beneficiari
Familiari

Tipologia di beni/servizi
Assistenza anziani e familiari non autosufficienti

Soggetti beneficiari
Familiari
– anziani: soggetti che hanno compiuto 75 anni
– non autosufficienti: coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vista quotidiana – persona che necessita di sorveglianza continuativa (risultante da certificazione medica).

Tipologia di beni/servizi
Contributi o premi versati contro il rischio di non autosufficienza

Soggetti beneficiari
– Lavoratori
– Familiari fiscalmente a carico

Tipologia di beni/servizi
Abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Soggetti beneficiari
– Lavoratori
– Familiari fiscalmente a carico

Tipologia di beni/servizi
Contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, iscritti all’Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi del SSN

Soggetti beneficiari
Lavoratori

Tipologia di beni/servizi
Previdenza complementare (NO TFR)

Soggetti beneficiari
Lavoratori

Tipologia di beni/servizi
Mensa – Servizio sostitutivo mensa (ticket restaurant)

Soggetti beneficiari
Lavoratori

Tipologia di beni/servizi
Beni ceduti e servizi prestati

Soggetti beneficiari
Lavoratori

Come posso introdurre il welfare aziendale in azienda?
L’offerta o erogazione dei servizi di welfare può essere posta in conformità a disposizioni di:
– contratto o di accordo;
– regolamento aziendale;
– volontariamente.
Per quanto riguarda il contratto o accordo, il riferimento è l’

art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 ai sensi del quale salvo diversa previsione, ai fini del

D.Lgs. n. 81/2015, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Quali sono i vantaggi fiscali per le aziende?
La possibilità di dedurre dal reddito dell’impresa tutte le spese sostenute in denaro o in natura per il lavoro dipendente, pertanto anche quelle relative all’erogazione di prestazioni di welfare.
L’eccezione è rappresentata dall’art. 100 del TUIR (Oneri di utilità sociale), in base al quale, la deducibilità dal reddito di impresa è limitata al 5 per mille delle spese per il personale dipendente con riferimento agli oneri sostenuti per opere e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, destinati alla generalità o a categorie di dipendenti e che siano state sostenute volontariamente, ossia per atto liberale dal datore di lavoro.

Invitiamo chiunque desiderasse approfondire l’argomento a manifestare il proprio interesse tramite mail da inviare a servizi@alpeadriaimprese.it .
Una volta segnalato il vostro interesse verrete ricontattati dai nostri uffici per fornirvi maggiori informazioni.

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