9 Luglio 2025
Con una nota di venerdì 4 luglio, Enea ha comunicato l’aggiornamento del portale alle disposizioni della Legge di Bilancio.
Enea ha illustrato che il conteggio dei 90 giorni per l’invio decorre dal 4 luglio: le asseverazioni che attestano il miglioramento della prestazione energetica generato dagli interventi Superbonus devono quindi essere inviate entro il 2 ottobre 2025.
La nota Enea, relativa alle asseverazioni Superbonus 2025, segue dopo qualche giorno quella relativa all’aggiornamento dei portali per l’invio delle schede descrittive e delle asseverazioni riguardanti gli interventi agevolati con ecobonus e bonus ristrutturazioni.
Le regole del Superbonus 2025 e le spiegazioni del Fisco
In base alla Legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2025 ha diritto al Superbonus al 65% solo chi ha deliberato gli interventi e presentato o richiesto i titoli abilitativi entro il 15 ottobre 2024.
I bonus per l’efficientamento energetico in generale sono stati coinvolti anche da un’altra modifica: il divieto di incentivare le caldaie a combustibili fossili introdotto dalla Direttiva Case Green (Direttiva 2024/1275, articolo 17, paragrafo 15) e recepiti in Italia con la Legge di Bilancio 2025.
La Circolare 8/E/2025 è quindi intervenuta con la definizione delle caldaie che possono ancora ottenere i bonus edilizi 2025 perché non coinvolte dai limiti imposti dalla Direttiva Case Green.
Anche se le regole del Superbonus sono progressivamente cambiate, non è mutato l’obbligo di redigere le asseverazioni, che i tecnici devono inviare alla fine dei lavori o per ogni stato di avanzamento lavori (SAL) delle opere non inferiore al 30%.
Le regole per redigere ed inviare le asseverazioni sono dettate dal DM Requisiti Tecnici e dal DM Asseverazioni.
Il tecnico deve asseverare il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa e il rispetto dei costi massimi, utilizzando parametri diversi in base alla tipologia degli interventi.
Per asseverare il rispetto dei costi massimi, il tecnico prende come riferimento i prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o, in alternativa, i prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile. Se i prezzari non riportano le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico determina i nuovi prezzi in maniera analitica.
Per gli interventi in cui l’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato dal tecnico sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento contenuti nell’Allegato I del DM Requisiti Tecnici.
