A partire da sabato scorso, 28 giugno 2025 trova piena applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2019/882, conosciuta come European Accessibility Act (nel prosieguo anche “EAA” o “Direttiva”), recepita in Italia con il D.Lgs. n. 82/2022.
La normativa mira ad assicurare che determinati prodotti e servizi digitali siano accessibili a tutte le persone, comprese quelle con disabilità, in modo autonomo, equo e non discriminatorio e si inserisce nell’ambito della strategia europea volta a garantire una maggiore inclusività nel mercato interno e a promuovere i diritti delle persone con disabilità, in linea con la Strategia dell’Unione europea per i diritti delle persone con disabilità 2021–2030.
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
Il nuovo quadro normativo si applica a operatori economici privati, anche extra-UE, che immettono sul mercato dell’Unione Europea prodotti o servizi rientranti tra quelli elencati nella Direttiva. In particolare, l’European Accessibility Act riguarda:
• produttori, importatori, distributori e mandatari coinvolti nella commercializzazione, tra gli altri, dei seguenti prodotti:
– hardware con sistemi operativi, compresi computer, smartphone, tablet;
– dispositivi per comunicazioni elettroniche (es. router, modem, telefoni);
– lettori di e-book;
– terminali self-service interattivi (bancomat, biglietterie, check-in);
– console, smart TV e altri dispositivi per l’accesso a servizi audiovisivi;
• prestatori di servizi digitali, tra gli altri, nei seguenti settori:
– commercio elettronico (siti e app per acquisto/vendita o prenotazioni);
– servizi bancari e finanziari destinati ai consumatori;
– telecomunicazioni (telefonia, SMS, e-mail, VoIP);
– trasporti passeggeri (biglietteria online, informazioni di viaggio);
– e-book e software per la lettura digitale;
– accesso a contenuti audiovisivi (streaming, TV on demand).
Cosa devono fare le imprese: aspetti operativi e contrattuali
Le imprese saranno tenute a:
– mappare i propri prodotti e servizi per individuare quelli soggetti alla normativa;
– effettuare una valutazione tecnica dell’accessibilità attuale;
– predisporre un piano di adeguamento volto alla rimozione delle non conformità;
– redigere e aggiornare la documentazione obbligatoria, tra cui la dichiarazione di conformità;
– rivedere la contrattualistica con fornitori e partner, includendo clausole specifiche sul rispetto dei requisiti di accessibilità;
– istituire o rafforzare processi di governance interna, inclusi percorsi di formazione del personale e l’assegnazione di responsabilità di monitoraggio a figure dedicate.
Regime sanzionatorio e controlli
Il mancato rispetto degli obblighi potrà comportare:
– l’irrogazione di sanzioni amministrative da par te delle autorità nazionali competenti, in Italia identificata principalmente nell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale);
– la richiesta di modifica o ritiro dal mercato dei prodotti non conformi;
– l’adozione di misure correttive da parte delle autorità competenti.
È inoltre previsto un meccanismo di segnalazione da parte dei consumatori, con potenziali impatti negativi anche in termini reputazionali e di fiducia degli utenti, in un contesto in cui l’attenzione pubblica e istituzionale all’inclusività digitale è in costante crescita.
Termini e transizione
L’European Accessibility Act:
• si applica dal 28 giugno 2025 per tutti i nuovi prodotti e servizi;
• i prodotti già immessi sul mercato prima del 28 giugno 2025 potranno continuare a essere venduti fino al 28 giugno 2030, anche se non conformi;
• i servizi già forniti prima del 28 giugno 2025 dovranno essere adeguati entro il 28 giugno 2030, salvo modifiche sostanziali che comportino l’obbligo immediato di conformità.