14 Aprile 2026
Fino al 30 aprile 2026 le aziende di autotrasporto possono presentare la dichiarazione per fruire del rimborso o credito d’imposta sulle accise del gasolio commerciale, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel primo trimestre 2026.
Il beneficio in oggetto spetta per:
Il beneficio spetta per attività di trasporto di merci e persone:
• con veicoli ≥ 7,5 tonnellate, svolto da autotrasportatori per conto terzi, operatori in conto proprio autorizzati e imprese UE abilitate;
• effettuato da imprese ed enti pubblici (locali, regionali, nazionali o UE) che gestiscono servizi di trasporto pubblico o autoservizi;
• tramite impianti a fune in servizio pubblico.
Gli importi di rimborso variano in base a vari fattori, quali, ad esempio: periodo, tipologia di carburante e sostenibilità.
Per far fronte alla diffusa difficoltà degli esercenti nell’identificare la tipologia di HVO dovuta alla mancanza di informazioni dai fornitori l’Agenzia dei Monopoli ha stabilito che che, in assenza di dati certi, si applichi l’aliquota più bassa vigente nel periodo; quindi:
- fino al 18 marzo = 617,40 €/1.000 litri
- dal 19 marzo = 472,90 €/1.000 litri
Il rimborso può essere:
• utilizzato in compensazione (codice tributo 6740, senza limite annuo ordinario), oppure
• richiesto come rimborso in denaro.
Infine, i crediti del 4° trimestre 2025:
• sono compensabili entro il 31 dicembre 2027;
• le eventuali eccedenze possono essere richieste a rimborso entro il 30 giugno 2028.
