30 Dicembre 2025
Dal 1° gennaio 2026 gli autotrasportatori possono presentare la domanda per il rimborso accise gasolio, una misura centrale per ridurre l’impatto dei costi del carburante nel settore dell’autotrasporto.
Nonostante l’aumento dell’aliquota ordinaria sul gasolio, il beneficio fiscale resta pienamente operativo per i soggetti aventi diritto, a condizione che vengano rispettati requisiti precisi e modalità di richiesta rigorose.
La domanda per il rimborso accise gasolio autotrasportatori può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2026 ed entro il termine fissato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La richiesta deve essere compilata utilizzando l’apposito software ufficiale.
L’invio può avvenire in modalità telematica tramite il Servizio Doganale E.D.I. oppure, in alternativa, tramite PEC all’Ufficio del’ dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente. Solo in via residuale è ammessa la presentazione cartacea con supporto informatico allegato.
La dichiarazione deve essere completa in ogni sua parte, poiché errori o omissioni possono comportare ritardi o l’esclusione dal rimborso.
Nel 2025 l’aliquota ordinaria di accisa sul gasolio utilizzato come carburante è aumentata, ma questo riallineamento non incide sul gasolio commerciale agevolato destinato agli autotrasportatori. Per il trasporto merci e per alcune categorie di trasporto persone continua ad applicarsi l’aliquota ridotta prevista dalla normativa sulle accise.
Di conseguenza, il rimborso accise gasolio resta confermato anche nel 2026, con importi calcolati sulla differenza tra l’aliquota ordinaria e quella agevolata applicata ai consumi effettivamente agevolabili.
Importi del rimborso accise gasolio autotrasportatori
Gli importi riconosciuti con il rimborso accise gasolio autotrasportatori variano in base alla tipologia di carburante utilizzato e all’aliquota applicata al momento dell’immissione in consumo.
Per i consumi di gasolio tradizionale e per i gasoli paraffinici che non rispettano i requisiti ambientali previsti dalla normativa, il rimborso è pari a 229,18 euro per mille litri.
Per i gasoli paraffinici HVO che soddisfano le condizioni di sostenibilità, oppure nei casi in cui il fornitore non fornisca informazioni sufficienti, l’importo riconosciuto è pari a 214,18 euro per mille litri.
Queste differenze rendono fondamentale una corretta classificazione del carburante nella fase di compilazione della domanda di rimborso.
Chi ha diritto al rimborso accise gasolio autotrasportatori
Il rimborso accise gasolio autotrasportatori spetta alle imprese che svolgono attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Rientrano nel beneficio anche le imprese di trasporto persone che operano nel trasporto pubblico locale, negli autoservizi interregionali e nei servizi regolari di competenza comunitaria.
Sono invece esclusi dal rimborso i consumi effettuati con veicoli di categoria Euro 4 o inferiore, così come i veicoli con massa inferiore a 7,5 tonnellate e quelli appartenenti alla categoria M1.
Documentazione utile per il rimborso accise
Per ottenere il rimborso accise gasolio autotrasportatori è obbligatorio conservare e allegare la documentazione che attesti i consumi agevolabili. In particolare, le fatture elettroniche devono riportare la targa del veicolo rifornito, elemento indispensabile per la validità della richiesta.
La mancanza di questo dato o la presenza di informazioni incoerenti può determinare il rigetto della domanda o l’obbligo di regolarizzazione.
Come utilizzare il credito del rimborso accise gasolio autotrasportatori
Il credito maturato con il rimborso accise può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, utilizzando l’apposito codice tributo, oppure richiesto come rimborso in denaro.
La normativa consente l’utilizzo del credito anche oltre i limiti ordinari di compensazione previsti per altre agevolazioni fiscali, rendendo il rimborso accise uno strumento particolarmente rilevante per le imprese di autotrasporto con elevati consumi di carburante.
Le dichiarazioni presentate per il rimborso accise gasolio autotrasportatori hanno valore di dichiarazione sostitutiva. In caso di dati non veritieri è prevista la decadenza dal beneficio e l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
In presenza di irregolarità formali è possibile procedere alla regolarizzazione nei termini indicati, evitando la perdita del rimborso.
