29 Ottobre 2025
Venerdì scorso, 24 ottobre 2025, nella sezione legale del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è stato pubblicato il DM 22 ottobre 2025 , con il quale viene determinata la misura percentuale della riduzione dei premi assicurativi INAIL spettante alle imprese artigiane che non abbiano registrato casi di infortunio nel biennio 2022/2023,
1. La riduzione per il 2025 è stata fissata nella misura del 5,07% del premio dovuto, in leggero aumento rispetto al 2024, quando era stata stabilita al 4,81%
Per l’applicazione le imprese artigiane devono rispondere ai seguenti requisiti:
• essere in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs. 81/2008).
• non aver registrato tra i dipendenti infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio
• aver adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
Anche che per l’ applicazione delle riduzione si considerano gli infortuni denunciati, sia attraverso certificato medico del dipendente che a seguito di denuncia del datore di lavoro.
Non vanno invece conteggiati gli infortuni in itinere e gli infortuni in franchigia (cioè quelli con grado di menomazione ai fini dell’indennizzo inferiore al 6%)
La riduzione è applicabile sia ai premi della polizza dipendenti ovvero i premi ordinari , che ai premi della polizza artigiani ( premio speciale unitario).
Si ricorda che che l’INAIL è autorizzato dai ministeri ad effettuare anche successivamente le verifiche sulle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese artigiane.
