29 Ottobre 2025
Venerdì scorso 24 ottobre 2025 nel sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato, il decreto dello stesso ministero di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, che conferma, anche per l’anno 2025, nella misura dell’11,50% la riduzione contributiva a favore delle imprese edili.
La conferma della misura della riduzione si basa sulle rilevazioni INPS sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione 2023, secondo le quali l’ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva.
In attesa di eventuali nuove indicazioni, ricordiamo di seguito le più recenti istruzioni fornite dall’INPS.
Riduzione contributiva edilizia: requisiti e condizioni
Si ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:
• nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e
• nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305,
• nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse:
• le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed
• altri lavori simili,
contraddistinti dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore la settimana.
Non spetta:
• per i lavoratori a tempo parziale, e
• per quelli a cui si applicano agevolazioni ad altro titolo.
In presenza di contratti di solidarietà, il beneficio è fruibile solo per i lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione d’orario.
ATTENZIONE : Non è più applicabile invece ai premi assicurativi Inail.
Ricordiamo che il beneficio è applicabile solo in presenza di:
1. regolarità contributiva attestata dal Durc,
2. rispetto delle ulteriori norme e degli accordi e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. assenza di o condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
Le domande di applicazione della riduzione contributiva possono essere inviate, fino a 15 febbraio 2025, esclusivamente in via telematica ed avvalendosi dell’apposito modulo
In caso di definizione delle istanze con esito positivo, viene attribuito il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025. L’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
INPS sottolinea che i sistemi informativi centrali verificano la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione, non consentendo la fruizione effettiva del beneficio ai datori di lavoro che non siano in possesso dei requisiti. Se fosse accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro le Strutture territorialmente competenti, avviseranno l’Autorità giudiziaria, e procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.
In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2024 a dicembre 2024.
Invitiamo chiunque desiderasse ricevere maggiori informazioni in merito a quanto sopraesposto a contattare i nostri uffici al n. 0422 815 544.
