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PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO, PUBBLICATO IL DECRETO

03 Nov 2021

Saranno in vigore a partire dal prossimo anno le regole per la progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio. Lo prevede il DM 3 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Luoghi di lavoro, progettazione sicurezza antincendio
Il decreto stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: affollamento fino a 100 occupanti, superficie lorda complessiva fino a 1000 metri quadri, piani situati a una quota compresa tra -5 e 24 metri, dove non si trattano materiali e lavorazioni pericolose.
Per i luoghi di lavoro a maggiore rischio, si continua invece ad applicare il DM 3 agosto 2015.

Progettazione sicurezza antincendio, regole in vigore dal 29 ottobre 2022
Le nuove regole sulla progettazione antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio entreranno in vigore il 29 ottobre 2022, cioè un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Prima della pubblicazione, il decreto, messo a punto dal Governo a marzo, ha dovuto ottenere il via libera della Commissione Europea.
A marzo il Governo ha messo a punto altri due decreti:
– il DM 1 settembre 2021, contenente i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, che ha introdotto la figura del tecnico manutentore qualificato;
– il DM 2 settembre 2021 per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio.
I tre decreti, tutti pubblicati in Gazzetta, riscrivono le norme sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

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