21 Gennaio 2026
Con la Legge di Bilancio 2026 viene introdotto il prezzario nazionale “recante il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori”
Il prezzario nazionale istituito dalla Legge di Bilancio 2026, quindi, non nasce per sostituire i listini territoriali, ma per dare un riferimento tecnico comune che riduca disomogeneità e oscillazioni non motivate nella formazione dei prezzi; avrà 3 obiettivi:
- garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche su tutto il territorio nazionale;
- promuovere equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici nel medio-lungo periodo;
- coordinare la definizione dei prezzari regionali (art. 41, comma 13, del Codice dei contratti) e dei prezzari speciali.
Entro la fine di giugno 2026 il prezzario nazionale sarà definito con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
Il prezzario nazionale verrà redatto in coerenza con i criteri dell’Allegato I.14 del Codice dei contratti (Dlgs 36/2023), potrà essere elaborato avvalendosi dell’attività del tavolo di coordinamento previsto dall’art. 6 del medesimo Allegato I.14 e sarà aggiornato con cadenza annuale.
L’aggiornamento annuale mira a mantenere allineati i riferimenti di prezzo rispetto alle dinamiche di mercato, evitando che i listini “inseguano” con ritardo aumenti o riduzioni significative.
Supporto a prezzari regionali e prezzari speciali
La norma istitutiva del prezzario nazionale dei lavori pubblici definisce in modo esplicito la funzione del prezzario nazionale: esso costituirà uno strumento di supporto per:
- i prezzari adottati dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell’art. 41, comma 13, del Codice;
- i prezzari speciali adottati da stazioni appaltanti ed enti concedenti, previa autorizzazione del MIT (sempre ai sensi dell’art. 41, comma 13).
Il prezzario nazionale non è dunque uno strumento vincolante ma un riferimento tecnico che deve essere considerato nella costruzione e nell’aggiornamento dei listini territoriali e speciali.
Soglie territoriali di variazione: le novità
Il prezzario nazionale deve indicare le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale per prodotti, attrezzature e lavorazioni, tenendo conto del contesto di riferimento, dell’oggetto dell’appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione.
Cosa cambia per Regioni e stazioni appaltanti
Regioni, Province autonome e soggetti autorizzati ai prezzari speciali devono motivare eventuali scostamenti dalle stime di prezzo del prezzario nazionale e dalle soglie di variazione individuate. La motivazione avviene “in sede di adozione dei prezzari”, quindi nel momento in cui il listino regionale o speciale viene formalizzato/aggiornato.
Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche
Per predisporre il prezzario nazionale e monitorare l’intero sistema, viene istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche che si occuperà di raccolta, analisi e confronto dei dati su costi di prodotti, attrezzature e lavorazioni; analisi delle dinamiche di mercato che incidono sui prezzi nei diversi territori; promozione di metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezzari; monitoraggio a campione dell’applicazione ai contratti (richiamati dal comma 490) di importo superiore a 100 milioni di euro.
L’Osservatorio opererà in raccordo con il tavolo di coordinamento dell’Allegato I.14, potendo avvalersi di Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e Struttura Tecnica di Missione e assicurando condivisione di dati e metodologie con Ragioneria Generale dello Stato e con le Regioni.
L’Osservatorio è istituito presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del MIT e può operare anche tramite convenzioni con università e istituti di formazione. Un ulteriore decreto MIT-MEF, da adottare entro febbraio 2026, dovrà definire composizione, modalità di funzionamento e svolgimento delle attività (monitoraggio, verifiche, raccolta dati), criteri per la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio e delle risultanze delle verifiche di coerenza/congruità.
La composizione è fissata in massimo 10 esperti, con compenso massimo annuo 50.000 euro ciascuno nonchè spesa autorizzata 600.000 euro annui dal 2026 per compensi e per eventuali convenzioni.
Pareri di congruità sui PFTE da parte dell’Osservatorio
Un’altra novità per progettisti e stazioni appaltanti è la possibilità di sottoporre all’Osservatorio, su proposta della stazione appaltante, i progetti di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) relativi a opere pubbliche non ricomprese in contratti di programma e opere pubbliche da finanziare in tutto o in parte con contributi dello Stato o dell’Unione europea, per acquisire un parere di congruità dei costi.
Si tratta di un parere non vincolante ma utile anche ai fini della definizione delle priorità nell’accesso ai contributi. In concreto, si introduce un presidio tecnico che può incidere sulla congruità del quadro economico già nella fase di fattibilità, quando gli scostamenti di costo (se sottostimati) generano poi varianti, contenziosi e criticità di copertura.
