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PREVENZIONE INCENDI: QUALI SONO LE NOVITA’ CHE ENTRERANNO IN VIGORE DOMENICA PROSSIMA?

20 Set 2022

Il 25 settembre 2022 entra in vigore il DM 1 settembre 2021 relativo ai criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. Con i tre DM del 2021 previsti dall’art. 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

• Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 (cosiddetto “decreto Controlli”)
• Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 (c.d. “decreto GSA”)
• Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 (c,d. “decreto Minicodice”)

si arriva al “definitivo superamento” del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

Superamento che dipende anche dalla abrogazione del DM del 1998 che avviene gradualmente con l’entrata in vigore dei singoli decreti:
• DM 1 settembre 2021 (entrata in vigore 25 settembre 2022): abrogazione di:
o art. 3, comma 1, lettera e)
o art. 4
o allegato VI
• DM 2 settembre 2021 (entrata in vigore 4 ottobre 2022): abrogazione di:
o art. 3, comma 1, lettera f)
o artt. 5, 6 e 7
• DM 3 settembre 2022 (entrata in vigore 29 ottobre 2022): abrogazione dell’intero DM 10 marzo 1998.

Ci soffermiamo oggi in particolare sul DM 1 settembre 2021 – recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” – che entrerà in vigore nei prossimi giorni.

Decreto Controlli: le definizioni e la manutenzione e controllo degli impianti
Il DM 1 settembre 2021, come indicato all’articolo 2 (Campo di applicazione), stabilisce, in attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Questo il significato di alcuni termini usati nel decreto (articolo 1 – Definizioni):
a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;
d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso
e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Inoltre (articolo 3 – Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio) “gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto”. E si segnala che “l’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni”. E il datore di lavoro ‘attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81’.

Decreto Controlli: i tecnici manutentori e i criteri generali per i controlli
Come ricordato nell’articolo “ Decreto controlli: qualificazione dei manutentori degli impianti antincendio”, il DM 1 settembre 2021 rende poi obbligatoria la qualificazione dei manutentori degli impianti antincendio.

Riguardo alla qualificazione dei tecnici manutentori (articolo 4), si indica che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati e le ‘modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II’ del decreto.
Inoltre la qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio ‘è valida su tutto il territorio nazionale’.

Riprendiamo poi quanto indicato nell’allegato I relativamente ai “Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.

Il datore di lavoro – indica l’allegato – “deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo”. E si segnala che “la manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio”.
Inoltre, oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, “le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo”.

Decreto Controlli: la circolare n. 14804 e gli obblighi dei datori di lavoro
Presentiamo poi brevemente la Circolare n. 14804 del 6 ottobre 2021 – del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica – una circolare esplicativa che ha riportato i “primi chiarimenti” relativi al DM 1 settembre 2021.

La circolare, ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa, chiarisce che, “ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, sono esclusi dall’applicazione del DM 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del predetto decreto 37/2008”.

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