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PER VERIFICARE IL GREEN PASS BASTERÀ IL BADGE

13 Ott 2021

Basterà il badge aziendale per verificare il green pass. Un Dpcm firmato ieri dal premier, Mario Draghi, prevede che il Ministero della Salute, renda disponibili ai datori di lavoro «specifiche funzionalità» di verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi. Il decreto, inoltre, risolve il problema dei vaccinati all’estero (tramite tessera sanitaria) e consente ai lavoratori di comunicare al datore di lavoro il possesso o meno del green pass in anticipo fino a 48 ore, in caso di attività a turni o d’erogazione di servizi essenziali.
Il Dpcm integra e specifica le previsioni del decreto legge n. 127/2021, che ha esteso l’obbligo del green pass all’universo del lavoro, pubblico e privato, quale requisito per l’accesso ai luoghi di lavoro. Ricordiamo che l’obbligo sarà operativo dal 15 ottobre al 31 dicembre ed è assistito da sanzioni per i lavoratori e per i datori di lavoro.
Riguardo all’ambito applicativo, il Dpcm specifica che alla verifica del green pass sono tenuti i datori di lavoro, pubblici e privati e loro delegati, «con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diversa dalla semplice fruizione dei servizi». Il Dpcm, dunque, specifica che è ricompreso nell’obbligo «chiunque» acceda nei luoghi di lavoro, con la sola eccezione dei soggetti interessati a fruire dei servizi (l’utenza, i clienti). Pertanto, il green pass è un requisito anche per lo stesso datore di lavoro, per suo figlio che passi in azienda a salutarlo, per un ispettore che vi acceda per accertamento. Più complicata appare la questione per le famiglie che sono «luogo di lavoro» in presenza di una colf o una badante. Con lo stesso criterio, infatti, il green pass diventa necessario per «chiunque» acceda in casa dell’anziano assistito, ad esempio, come può essere per una visita di cortesia di un familiare o di un conoscente, per il medico e l’infermiere che lo curano, oltre che per i conviventi.
Il Dpcm risolve la questione dei vaccinati all’estero che hanno fatto vaccini che non sono riconosciuti in Italia e, dunque, non abilitanti al rilascio del green pass. Questi lavoratori non avrebbero potuto più lavorare (in Italia), salvo attenersi alla regola del tampone. Il Dpcm ha trovato la soluzione nel sistema «tessera sanitaria che acquisisce tramite apposito modulo online, reso disponibile sul portale nazionale della Piattaforma» del green pass «i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all’estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonché dai soggetti iscritti al Ssn che richiedono l’emissione della certificazione verde Covid in Italia per avere accesso ai servizi e attività» per le quali è previsto l’obbligo del green pass.
Controlli semplificati. Il Dpcm semplifica le procedure di controllo del green pass aggiungendo, alla tradizionale App di lettura del codice a barra (VerificaC19), nuove modalità automatizzate (App SDK; NoiPA Inps). Riguardo alle aziende, per «assicurare efficace ed efficiente» verifica del green pass nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, il Ministero della Salute «rende disponibili specifiche funzionalità» per una verifica «quotidiana e automatizzata» rivelando solo il «possesso» di un certificato «in corso di validità» e non «ulteriori informazioni». In particolare, tali funzionalità prevedono un’interazione con il portale Inps per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti al sistema NoiPA; e un’interoperabilità tra tutti i sistemi del personale delle pubbliche amministrazioni con almeno 1.000 dipendenti.
Controlli anticipati fino a 48 ore. Infine «per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all’erogazione di servizi essenziali», il Dpcm consente ai soggetti preposti alla verifica del green pass di richiederlo ai lavoratori «con l’anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro».

 

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