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OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER EROGAZIONI PUBBLICHE: SANZIONI DAL 2022

22 Dic 2021

La disciplina dell’obbligo di pubblicità previsto per i soggetti che percepiscono “vantaggi economici” di natura pubblica, introdotta dalla legge annuale della concorrenza per il 2017, è stata rivista nell’ambito del “Decreto Crescita”.
Dall’esercizio finanziario 2018 era stato introdotto un obbligo informativo, da adempiere entro il 30 giugno di ogni anno, a carico delle associazioni e imprese in ordine a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti, nell’esercizio finanziario precedente” da parte di ogni amministrazione pubblica (statale o territoriale) compresi, tra gli altri, le Camere di Commercio e gli enti pubblici non economici che cumulativamente superano la soglia di 10 mila euro.
In sede di conversione in legge del D.L. n. 52/2021 è stato approvato un emendamento che proroga al 1° gennaio 2022 il termine di decorrenza delle sanzioni per l’anno 2021 relative all’inosservanza degli obblighi di trasparenza in rodine alle erogazioni pubbliche ricevute da Associazioni e imprese di cui all’art. 1, commi da 125 a 129 della legge 124/2021.
Per i soggetti tenuti ala redazione del bilancio in forma ordinaria l’obbligo di “pubblicizzare” vene assolto in nota integrativa.
Le altre imprese hanno l’obbligo di pubblicare gli importi e le informazioni relative ai benefici ricevuti sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, entro il 30 giugno di ogni anno.

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di stato e aiuti de minimis, già contenuti nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma , semplicemente indicando l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.
Le aziende possono verificare sul sito del Registro Nazionale degli aiuti di stato se gli aiuti già presenti nel Registro rappresentano esaustivamente quelli realmente incassati nel 2020.
In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrare del beneficio ai soggetti eroganti.
L’applicabilità delle sanzioni allo stato attuale decorre dal 1° gennaio 2022.

Per supporto o per fornire qualsiasi chiarimento desideraste i nostri uffici sono a Vostra disposizione al n. 0422 815 544

 

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