8 Ottobre 2025
Passo avanti nel processo di digitalizzazione del patrimonio edilizio. Tutti gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, d’ora in poi, dovranno possedere la predisposizione alla banda ultra larga, nonché la nuova attestazione necessaria per l’agibilità; sarà inoltre obbligatorio comunicare al SINFI i dati degli immobili infrastrutturati.
Il Regolamento Impianti Edifici e Banda Ultra Larga, emanato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy con DM del 17 luglio 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 agosto, modifica il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, adeguandolo al Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (DL 207/2021 e correttivi del DL 48/2024). L’obiettivo è garantire che l’infrastrutturazione digitale diventi parte integrante del processo edilizio, in attuazione della direttiva 2014/61/Ue.
Le principali novità introdotte
Le modifiche si concentrano sull’articolo 5-bis del decreto n. 37/2008 e definiscono nuovi adempimenti per il responsabile tecnico e il progettista edile:
• Obbligo di consultazione: il responsabile tecnico dell’impresa abilitata agli impianti radiotelevisivi, elettronici e in fibra ottica deve coordinarsi con il progettista edile per inserire nei progetti tutte le infrastrutture fisiche multiservizio passive necessarie.
• Ridefinizione delle responsabilità: il tecnico abilitato non va più considerato responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’intero sistema di reti in fibra ottica. Tale responsabilità rimane in capo al progettista edile, che resta la figura centrale per la corretta predisposizione dell’infrastrutturazione digitale prevista dal Testo Unico dell’edilizia (art. 135-bis). Il responsabile tecnico, invece, deve attenersi alle indicazioni del progettista e garantire l’esecuzione conforme degli impianti.
• Attestazione sostitutiva: alla Segnalazione Certificata di Agibilità non si allega più la dichiarazione di conformità degli impianti, ma una specifica attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata dal tecnico abilitato ai sensi del DM 37/2008 e corredata da apposita etichetta.
• Requisito per l’agibilità: l’attestazione diventa documento indispensabile per la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (art. 24 DPR 380/2001).
• Obbligo di comunicazione al SINFI: entro 90 giorni dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità, il responsabile tecnico deve trasmettere i dati relativi agli edifici infrastrutturati al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (catasto delle infrastrutture di rete).
• Nuova definizione di punto di consegna: il DM aggiorna la definizione di “punto terminale di rete”, che non fa più riferimento al DLgs 207/2001, bensì al Codice delle comunicazioni elettroniche.
Gli obblighi del Testo Unico edilizia
Le novità si inseriscono nel quadro degli obblighi già previsti dal Testo Unico edilizia (DPR 380/2001, art. 135-bis), che stabilisce la necessità per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti di essere predisposti alla connettività digitale.
In particolare, il TUE richiede:
• la presenza di un’infrastruttura fisica multiservizio passiva (cavidotti, canalizzazioni, spazi tecnici) interna all’edificio;
• l’installazione di un punto di accesso che colleghi la rete pubblica di comunicazione con quella interna all’edificio;
• il rilascio dell’attestazione di predisposizione alla banda ultra larga, necessaria per l’agibilità;
• la comunicazione dei dati al SINFI, a cura del responsabile tecnico.
Responsabilità del responsabile tecnico
Con il nuovo regolamento, il ruolo del responsabile tecnico si ridisegna e si rafforza. Non si limita più a rilasciare la tradizionale dichiarazione di conformità, ma diventa garante della corretta realizzazione dell’infrastruttura progettata e del rispetto delle prescrizioni del progettista edile.
Il tecnico abilitato deve quindi coordinarsi fin dalla fase progettuale, assicurare che tutte le componenti necessarie agli impianti a banda larga siano installate e, al termine dei lavori, rilasciare l’attestazione di predisposizione alla banda ultra larga. La responsabilità si estende anche alla trasmissione dei dati al SINFI entro i termini stabiliti.
In questo quadro, però, non è più il tecnico a dover garantire la completezza progettuale dell’infrastruttura multiservizio: tale compito rimane al progettista edile. Il decreto chiarisce quindi l’ambito di azione delle due figure, riducendo le incertezze interpretative presenti nella normativa precedente.
Il ruolo del progettista edile
Il progettista edile resta la figura con maggiori responsabilità in materia di infrastrutturazione digitale degli edifici. Spetta a lui prevedere correttamente canalizzazioni, spazi e predisposizioni necessarie agli impianti a banda larga, così da consentire al tecnico installatore di operare e rilasciare l’attestazione finale.
Il coordinamento obbligatorio con il responsabile tecnico dell’impresa installatrice diventa quindi cruciale: senza l’integrazione progettuale, l’edificio non può ottenere l’agibilità. In altre parole, il progettista edile è il primo garante della conformità normativa e della qualità complessiva del progetto.
Impatto per i professionisti del settore
Il nuovo regolamento rappresenta un passaggio decisivo verso la digitalizzazione del patrimonio edilizio italiano. Architetti, ingegneri e tecnici sono quindi chiamati a integrare, fin dalle fasi di progettazione, le infrastrutture per gli impianti a banda larga, lavorando in sinergia con gli installatori, e ad assolvere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, che rende di fatto la digitalizzazione un requisito non più accessorio, ma parte integrante della conformità edilizia.
