16 Luglio 2025
Con nota della scorsa settimana l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è tornato sulle norme per l’utilizzo di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei per lo svolgimento di attività lavorative alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 203/2024.
La legge ha stabilito che:
• in deroga al divieto di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima;
• il datore di lavoro comunica al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti previsti.
andando in tal modo a modificare i commi 2 e 3 dell’art. 65 del D.Lgs. 81/2008.
Con il provvedimento l’INL fornisce agli organi di vigilanza istruzioni operative e indicazioni specifiche sulle caratteristiche di locale interrato e seminterrato, i criteri di ammissibilità, le modalità di verifica e controllo e l’irrogazione delle sanzioni.
In merito alla definizione di locale interrato e seminterrato, l’Ispettorato rileva che sul territorio nazionale non vi sono definizioni uniformi a cui far riferimento, tenuto conto anche dell’Intesa tra Governo, Regioni e Comuni circa l’adozione del Regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che considera:
• piano interrato: piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio;
• piano seminterrato: piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.
Poiché il regolamento edilizio-tipo non è stato uniformemente recepito su tutto il territorio nazionale, ogni singola Comunicazione in deroga, per quanto riguarda l’individuazione di un locale interrato e/o seminterrato, può fare riferimento al vigente regolamento edilizio comunale di appartenenza.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa, inoltre, che i servizi tecnici (sottoscala, spogliatoi, bagni, locali caldaia, vani tecnici, etc.) e tutti i locali a basso fattore di occupazione (minore di 100 ore/anno), considerato che prevedono la presenza del lavoratore solo occasionalmente siano da ritenersi esentati dalla presentazione della Comunicazione in deroga.
Le comunicazioni in deroga saranno utilizzate dagli organismi di controllo per la verifica della completezza formale della dichiarazione e delle asseverazioni previste.
Per quanto concerne la relazione, essa dovrà contenere la descrizione del tipo di attività che si andrà a svolgere nei locali oggetto di comunicazione, riportando anche la tipologia di lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente.
Il datore di lavoro avrà cura di specificare che ogni tipologia di lavorazione non darà luogo all’emissione di agenti nocivi. In riferimento alla Circolare INL prot. n. 811 del 29/01/2025 e in particolare al punto 1.1 relativo ai “Divieti” si precisa che è possibile utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei per le lavorazioni ivi indicate purché il datore di lavoro dichiari, nella relazione, che la lavorazione non darà luogo “all’emissione di agenti nocivi”.
Qualora la Comunicazione in deroga risulti carente o incompleta della necessaria documentazione, l’Ispettorato che ha ricevuto la comunicazione procederà, entro i 30 giorni dalla presentazione della stessa, alla richiesta di “ulteriori informazioni” comunicando i termini entro i quali dovrà essere fornito il riscontro richiesto e comunicando, contemporaneamente, il diniego all’uso dei locali medesimi.
Tutte le comunicazioni in deroga pervenute possono essere oggetto di eventuale approfondimento da parte del Processo Vigilanza tecnica, che provvederà a programmare accertamenti nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano riscontrato la richiesta di integrazione documentale e valuterà accertamenti a campione riferiti prioritariamente alle comunicazioni inizialmente carenti e alle attività di cui al punto 1.1 della Circolare INL prot. n. 811 del 29/01/2025 (verniciatura; processi di saldatura; uso di minerali a spruzzo; uso di solventi e collanti non ad acqua; ricarica di batterie; lavorazione di materie plastiche a caldo; officine con prova motori; falegnamerie; tinto-lavanderie; sviluppo e stampa; tipografia).
In presenza di almeno uno dei seguenti requisiti l’ufficio riterrà non veritiera una dichiarazione:
• emissioni di agenti nocivi;
• non idonee condizioni di aerazione;
• non idonee condizioni di illuminazione;
• non idonee condizioni di microclima.
