26 Maggio 2026
La circolare INPS n. 60 del 21 maggio 2026 è intervenuta a spiegare come funziona il nuovo regolamento sulla rateizzazione dei debiti contributivi.
La regola deriva dall’articolo 23 della legge n. 203/2024 e permette a INPS e INAIL di concedere il pagamento a rate dei debiti contributivi (contributi, premi e accessori) ancora non affidati alla riscossione, fino a un massimo di 60 rate mensili. Le regole pratiche sono state definite anche dal decreto interministeriale del 24 ottobre 2025.
La misura serve a facilitare le imprese e i contribuenti che si trovano in difficoltà economica temporanea, permettendo di regolarizzare la propria posizione senza pagare tutto subito.
Le nuove regole si applicano alle domande presentate dal 21 maggio 2026.
È possibile anche allungare le rateizzazioni già in corso, presentando domanda entro il 20 giugno 2026.
Con il messaggio n. 1699 del 22 maggio 2026, l’INPS ha chiarito la procedura: la domanda si presenta online tramite il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, accedendo con SPID, CIE, CNS o eIDAS e utilizzando la funzione “Domanda di dilazione” nella sezione dedicata a aziende e consulenti.
La nuova disciplina consente di ottenere piani di pagamento più lunghi rispetto ai precedenti 24 mesi: fino a 36 rate mensili per debiti fino a 500.000 euro e fino a 60 rate per importi superiori.
La domanda va presentata esclusivamente online tramite il “Cassetto previdenziale del contribuente”, anche tramite intermediario abilitato. Nella richiesta si indica importo e numero di rate, ma sarà poi l’INPS a definire il piano in base alla situazione del contribuente e all’entità del debito.
La rateazione deve riguardare tutti i debiti riferiti allo stesso codice fiscale, mentre restano esclusi quelli oggetto di contestazione in sede amministrativa o giudiziaria.
Prima di presentare domanda è importante verificare la propria posizione contributiva, anche tramite la procedura Ve.R.A., per correggere eventuali anomalie o irregolarità. Dopo l’accoglimento, non sarà più possibile modificare il debito definito.
Nella richiesta il contribuente deve dichiarare una situazione di difficoltà economica temporanea o circostanze eccezionali, riconoscere il debito e impegnarsi a pagare sia le rate sia i contributi correnti.
La dilazione non sospende i versamenti futuri: per mantenerla attiva è necessario rispettare le rate e continuare a pagare regolarmente la contribuzione corrente.
Tempi, pagamenti e seconda dilazione
L’INPS deve completare l’istruttoria della domanda entro 10 giorni. Dopo l’accoglimento, il contribuente ha altri 10 giorni per pagare la prima rata: l’intera procedura si chiude quindi entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.
Il pagamento della prima rata equivale all’accettazione del piano e attiva ufficialmente la dilazione, anche ai fini della regolarità contributiva. Se la prima rata non viene pagata (o viene pagata solo in parte), la dilazione viene annullata e i debiti non possono essere riproposti con una nuova domanda, ma possono essere recuperati tramite avviso di addebito.
Le rate successive scadono mensilmente, l’ultimo giorno di ogni mese, e devono essere pagate senza possibilità di compensazione. In caso di ritardo sono dovute ulteriori sanzioni civili.
È quindi fondamentale valutare attentamente la sostenibilità del piano prima di presentare la domanda.
Seconda dilazione, revoca e aggiornamenti dei piani
La circolare prevede la possibilità di richiedere una seconda dilazione per nuovi debiti o contribuzione successiva, ma solo a determinate condizioni: non devono esserci state revoche nei sei mesi precedenti e non possono essere attivi più di due piani contemporaneamente.
La dilazione può essere revocata in caso di mancato pagamento di più rate oppure per mancato versamento dei contributi correnti. In caso di revoca, il debito diventa immediatamente esigibile e può essere avviato al recupero coattivo.
Per le rateazioni già in corso, è possibile chiedere entro il 20 giugno 2026 una rideterminazione del numero delle rate.
L’esito delle domande e tutte le comunicazioni sono consultabili online tramite il “Cassetto previdenziale del contribuente”.
