28 Aprile 2026
La legge n. 199/2025 ha introdotto una maxideduzione fiscale sugli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
Sono agevolati gli investimenti in beni nuovi acquistati o acquisiti in leasing, destinati a strutture situate in Stati UE o SEE (salvo la successiva eliminazione del vincolo di origine dei beni);
Tali investimenti non danno più diritto ai crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, ma a una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto.
Questa maggiorazione:
• serve esclusivamente a incrementare la base di calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili;
• produce effetti solo ai fini di IRPEF e IRES, senza impatto sull’IRAP;
• non modifica il bilancio civilistico, ma genera una variazione fiscale in diminuzione in dichiarazione dei redditi.
Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro la maggiorazione prevista è del 180%, consentendo un risparmio fiscale IRES pari al 43,2%.
Per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro la maggiorazione è del 100%, con un risparmio IRES del 24%.
Per investimenti oltre 10 e fino a 20 milioni di euro la maggiorazione scende al 50%, con un beneficio fiscale pari al 12%.
L’agevolazione è mirata a investimenti tecnologicamente avanzati e digitali, con particolare attenzione anche a soluzioni energetiche fotovoltaiche ad alta efficienza prodotte in ambito europeo.
I limiti dell’agevolazione sono calcolati annualmente e non sull’intero periodo di vigenza.
Per gli investimenti in autoproduzione e autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili solo specifici impianti fotovoltaici prodotti nell’Unione europea, in particolare:
• moduli con celle e componenti UE con efficienza minima del 23,5%;
• moduli con celle bifacciali o a etero-giunzione (o tandem) prodotte nell’UE, con efficienza almeno del 24%.
Il beneficio è riconosciuto esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti destinati a strutture produttive situate in Italia.
Sono esclusi:
• le imprese agricole, le società semplici e i soggetti in regime forfetario o con altri regimi forfettari di determinazione del reddito;
• i professionisti (reddito di lavoro autonomo) e le attività occasionali;
• le imprese in liquidazione o procedure concorsuali (fallimento, concordato senza continuità aziendale, ecc.);
• le imprese soggette a sanzioni interdittive ex d.lgs. 231/2001;
• le imprese non in regola con norme sulla sicurezza sul lavoro o con i versamenti contributivi e previdenziali.
Per accedere alla maxideduzione, l’impresa deve inviare comunicazioni e certificazioni telematiche tramite piattaforma dedicata, secondo modelli standard.
L’agevolazione è cumulabile con altri incentivi, purché non si finanzino le stesse quote di costo e senza superare il costo complessivo dell’investimento; la base agevolabile è infatti al netto di altri contributi ricevuti.
Non si applica ai beni già coperti dal credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2025 in determinate condizioni (ordini e acconti entro il 2025 con consegna entro il 30 giugno 2026).
Se il bene viene ceduto o trasferito all’estero durante il periodo di fruizione, il beneficio non decade, a condizione che venga sostituito con un bene analogo o superiore; se il nuovo investimento costa meno, la deduzione prosegue solo fino a concorrenza del nuovo valore.
Un decreto ministeriale definirà le modalità attuative e, ai fini degli acconti d’imposta, l’agevolazione non si considera nel calcolo dell’acconto 2026.
Invitiamo chiunque desiderasse ricevere maggiori informazioni/consulenza in merito a quanto sopraesposto a contattare i nostri uffici al n. 0422 815 544.
