3 Marzo 2026
Il Decreto Legge n. 19/2026, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale introduce misure urgenti in materia di politiche di coesione e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
La normativa vigente prevede che per ogni sede dell’impresa sia designato almeno un responsabile tecnico, individuato nel titolare, in un socio partecipante al lavoro, in un familiare coadiuvante o in un dipendente, purché in possesso della qualificazione professionale richiesta.
Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività ed è iscritto nel REA (Repertorio delle notizie economico-amministrative) contestualmente alla presentazione della SCIA.
Con il Decreto Legge n. 19/2026 viene introdotta la possibilità di nominare un responsabile tecnico temporaneo.
Nello specifico si prevede che l’impresa potrà individuare:
• un dipendente;
• un familiare coadiuvante;
• un collaboratore;
purché in possesso di un’esperienza professionale nel ramo di attività non inferiore a 3 anni.
Va tenuto presente che la nomina ha carattere temporaneo e deve rispettare precisi limiti temporali:
• durata massima ordinaria: 30 giorni;
• proroga possibile fino a 90 giorni, esclusivamente per comprovati motivi di salute.
La norma, dunque, delimita chiaramente l’ambito applicativo, evitando utilizzi strutturali della figura temporanea in sostituzione del responsabile tecnico ordinario.
Obblighi di comunicazione
Il periodo di sostituzione del responsabile ordinario con il responsabile temporaneo deve essere tempestivamente comunicato dal titolare:
• allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
• alla Camera di Commercio territorialmente competente.
Si tratta di un adempimento essenziale, il cui mancato rispetto potrebbe esporre l’impresa a contestazioni amministrative.
