4 Marzo 2026
Da domenica scorsa 1° marzo 2026 è in vigore il Decreto Milleproroghe 2026, già convertito in Legge n 26/2026.
la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe contiene tra le altre le seguenti proroghe:
• rinvio termine polizze catastrofali imprese. Il Governo ha prorogato al 31 marzo 2026 gli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali delle imprese. Il termine per la sottoscrizione obbligatoria delle polizze assicurative per le imprese dell’acquacoltura e della pesca, inizialmente fissato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 1 del DL n 39/2025 per:
o le imprese (di qualsiasi dimensione) della pesca e dell’acquacoltura;
o le micro e piccole imprese che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (di cui dall’ articolo 5 della legge n. 287/1991) e turistico-ricettive. L’obbligo di sottoscrizione della polizza catastrofale ha la seguente tempistica:
o grandi imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° aprile 2025;
o medie imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° ottobre 2025;
o micro e piccole imprese: l’obbligo entra in vigore dal 1° gennaio 2026;
o imprese della pesca e dell’acquacoltura (di qualsiasi dimensione) e micro e piccole imprese turistico–ricettive e della somministrazione: l’obbligo entra in vigore dal 1° aprile 2026.
• proroga al 31.12.2026 delle garanzie straordinarie del Fondo di garanzia per le PMI. Il Governo conferma il regime straordinario del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, già attivato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Il Fondo quindi, fino a tale data, potrà:
• rilasciare garanzie fino a 5 milioni di euro per singola impresa;
• mantenere le percentuali di copertura già previste:
• 80% per investimenti, start-up e imprese innovative;
• 50% per esigenze di liquidità, senza considerazione del rating dell’impresa.
• proroga delle assemblee societarie da remoto fino al 30 settembre 2026. La bozza del decreto Milleproroghe conferma l’ulteriore spostamento della disciplina introdotta dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18/2020, già rinviata con altre norme precedenti. In particolare, fino al 30 settembre 2026, società ed enti potranno continuare a:
• svolgere assemblee interamente da remoto;
• utilizzare il voto elettronico;
• ricorrere al rappresentante designato per la raccolta delle deleghe;
• operare senza necessità di modifiche statutarie specifiche per tali modalità.
Infine si rinvia l’entrata in vigore al 2027 dei seguenti Testi Unici fiscali:
• Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173);
• Testo Unico dei tributi erariali minori ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174);
• Testo Unico della giustizia tributaria ( D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175);
• Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33);
• Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti ( D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123).
