30 Dicembre 2025
Per anni la formazione dei lavoratori su salute e sicurezza è stata letta, nella prassi operativa, come un obbligo da assolvere a ridosso dell’assunzione. Il vecchio Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, al punto 10, aveva introdotto –qualificandola come transitoria– la possibilità di completare la formazione entro 60giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. Una previsione che, pur priva di un vero termine finale, ha inciso profondamente sull’organizzazione aziendale.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 segna una discontinuità netta: quella finestra temporale scompare, già dal 24 maggio 2025, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Accordo (e della sua entrata in vigore). Il principio oggi è chiaro e non più eludibile: la formazione deve essere completata prima che il lavoratore inizi a svolgere la propria attività.
Questo non significa, però, formazione «prima dell’assunzione». È qui che si innesta uno dei passaggi più delicati. Il legislatore non ha previsto la possibilità di formare il lavoratore quando il rapporto non è ancora costituito. Anzi, la formazione resta un obbligo che nasce con l’assunzione, perché le ore di corso sono a tutti gli effetti equiparate a ore di lavoro, retribuite e collocate nell’orario lavorativo. La conseguenza è un equilibrio solo apparente: il lavoratore deve essere assunto, ma non può lavorare se non è già formato. Una sequenza che impone alle imprese una programmazione rigorosa e anticipata, in relazione a tutti coloro che sono definibili lavoratori (e non solo personale dipendente): l’articolo 2 del Dlgs 81/2008 definisce lavoratore chiunque presti attività lavorativa all’interno di un’organizzazione aziendale, con o senza retribuzione.
La formazione è strutturata in una parte generale, valida per tutta la vita lavorativa, e in una parte specifica, calibrata sui rischi della mansione e soggetta ad aggiornamento periodico. Quando servono competenze pratiche, entra in gioco anche l’addestramento, che deve essere reale, documentato e svolto prima dell’operatività.
L’«addestramento» richiamato dall’articolo 1-bis non riguarda le attività per cui il Testo unico impone abilitazioni specifiche, come quelle disciplinate dagli articoli 73, comma 5, e 73-bis del Dlgs 81/2008. In questi casi la formazione abilitante deve restare preventiva, senza eccezioni. Niente può giustificare l’utilizzo di lavoratori non abilitati su attrezzature o attività ad alto rischio.
Il sistema che emerge è quindi più articolato, non più semplice. Da un lato, il principio generale si rafforza: senza formazione non si lavora. Dall’altro, il legislatore introduce una deroga mirata, che va gestita con attenzione per evitare letture estensive e scorciatoie pericolose.
