2 Febbraio 2026
L’INPS la scorsa settimana è intervenuto nuovamente sul contributo Autoimpiego destinato ai under 35 che avviano nuove imprese in settori strategici, come previsto dal DL Coesione 60/2024 comunicandone l’estensione anche ai liberi professionisti e chiarendo che rientrano tra i beneficiari i giovani disoccupati under 35 che abbiano avviato un’attività professionale nei settori strategici per la transizione digitale ed ecologica.
Per i professionisti, la data di avvio dell’attività coincide con l’apertura della partita IVA, che deve essere compresa tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.
Contestualmente, quindi riaprono i termini di presentazione delle domande:
• dal 31 gennaio al 2 marzo 2026,
• esclusivamente per i liberi professionisti,
• tramite il servizio telematico INPS , che è stato appositamente adeguato a tale platea (vedi di dettagli al penultimo paragrafo)
Il contributo economico destinato ai giovani under 35 che avviano una nuova attività imprenditoriale in specifici settori ritenuti strategici per lo sviluppo tecnologico e la transizione digitale ed ecologica. era stato previsto dall’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 60/2024 (DL Coesione) e consiste in
• un contributo economico pari a 500 euro al mese,
• riconosciuto per un massimo di 36 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
La misura è finanziata con ben 63 milioni di euro nell’ambito del Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro” 2021-2027 (FSE+), Priorità 1 – Occupazione giovanile.
Il decreto attuativo del 3 aprile 2025 ha definito criteri e requisiti come segue:
• il richiedente deve possedere contestualmente, alla data di avvio dell’attività:
• età inferiore ai 35 anni;
• stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. n. 150/2015 e del DL n. 4/2019.
Nel caso di società, il contributo può essere riconosciuto a un solo socio in possesso dei requisiti.
Il decreto attuativo del 3 ottobre 2025 individua i settori strategici tramite codici ATECO in ambito manifatturiero, energia, acqua e rifiuti, costruzioni, trasporti, comunicazione, professioni tecniche, sanità, servizi alle imprese, attività culturali Il beneficio è riconoscibile solo se l’attività è avviata nei settori indicati nella tabella seguente (Dal 1° gennaio 2025 si applica la classificazione ATECO 2025, con corrispondenze riportate nell’Allegato 1 alla circolare.)
Il contributo costituisce aiuto di Stato ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014. L’impresa beneficiaria deve quindi rispettare le condizioni previste per le piccole imprese, ovvero:
- meno di 50 occupati;
- fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 10 milioni di euro.
- L’aiuto è subordinato al finanziamento delle spese di avviamento e mantenimento dell’attività, documentate annualmente all’Autorità di Gestione.
La circolare dedica ampio spazio alla procedura telematica, che rappresenta il canale esclusivo per la richiesta del contributo.
La domanda deve essere trasmessa entro 30 giorni:
• dall’avvio dell’attività imprenditoriale, oppure
• dalla data di pubblicazione del decreto attuativo (15 maggio 2025), se l’attività è stata avviata prima.
ATTENZIONE In fase di prima applicazione, per le attività avviate prima della pubblicazione della circolare, i 30 giorni decorrono dalla data della circolare stessa, la scadenza quindi è fissata al 27 dicembre 2025 .
Verifiche e decorrenza del beneficio
Se la verifica è positiva, il contributo decorre: dal mese successivo alla presentazione della domanda; in deroga, dal mese successivo al 15 maggio 2025 per attività già avviate prima della circolare, se la domanda è presentata nei termini.
Il pagamento è annuale e anticipato in un’unica soluzione, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa
Importo e durata del contributo
Voce
Importo mensile
Valore
500 euro
Voce
Durata massima
Valore
36 mesi
Voce
Limite temporale finale
Valore
31/12/2028
Sono tenuti alla restituzione delle somme i beneficiari che perdono uno dei requisiti o cessano l’attività, con obbligo di restituzione dalla data in cui il requisito viene meno.
L’attività deve restare attiva per tutto il periodo di fruizione e, nelle società, il beneficiario deve mantenere la propria quota.
Il contributo non concorre alla formazione del reddito IRPEF e non è soggetto a ritenute; viene indicato nella Certificazione Unica – redditi esenti.
Il DL Coesione fissa i seguenti limiti annuali di spesa, cui l’INPS deve attenersi nel monitoraggio delle domande:
La regione è individuata in base alla sede legale dell’impresa.
Invitiamo chiunque desiderasse ricevere assistenza/maggiori informazioni in merito a quanto sopraesposto a contattare i nostri uffici al n. 0422 815544.
