2 Settembre 2026
Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale (xFIR) diventa obbligatorio per la maggior parte delle imprese tenute alla gestione dei rifiuti tramite RENTRI. Per chi è soggetto all’obbligo non sarà più possibile scegliere liberamente tra formulario cartaceo e digitale.
Ma cosa cambia concretamente? Chi deve usare il FIR digitale? Quali imprese possono ancora utilizzare il cartaceo? Come funziona l’xFIR? Quali strumenti servono e quali sono le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole?
Ecco una guida semplice per capire cosa prevede il nuovo regime e come prepararsi alla scadenza.
FIR digitale dal 16 settembre 2026: cosa bisogna sapere
In breve:
• Chi: imprese e operatori obbligati alla gestione della tracciabilità dei rifiuti tramite RENTRI.
• Cosa cambia: per i soggetti obbligati, il FIR dovrà essere gestito in formato digitale attraverso l’xFIR.
• Quando: dal 16 settembre 2026.
• Eccezioni: per alcune categorie di imprese che producono rifiuti non pericolosi resta possibile utilizzare il FIR cartaceo.
• Sanzioni: dal 16 settembre termina il periodo di sospensione previsto per alcune sanzioni legate alla trasmissione dei dati al RENTRI.
Che cos’è il FIR digitale (xFIR)?
Il FIR, Formulario di Identificazione del Rifiuto, è il documento che accompagna il rifiuto durante il trasporto e permette di ricostruirne il percorso dalla produzione fino alla destinazione.
Con il FIR digitale (xFIR) questo documento viene gestito attraverso il sistema RENTRI e aggiornato durante le diverse fasi della movimentazione.
L’xFIR non è semplicemente un PDF del vecchio formulario cartaceo. È un documento digitale strutturato, sul quale intervengono, secondo le rispettive competenze, produttore o detentore, trasportatore e destinatario.
L’obiettivo è rendere più semplice e immediata la tracciabilità dei rifiuti, riducendo la gestione della documentazione cartacea e permettendo al RENTRI di ricevere i dati relativi alla movimentazione.
Perché il 16 settembre 2026 è una data importante?
Il 16 settembre 2026 termina il periodo transitorio previsto per il passaggio al FIR digitale.
Fino al 15 settembre 2026, nei casi in cui la normativa lo consente, il produttore o detentore può scegliere tra FIR digitale e FIR cartaceo.
Dal 16 settembre 2026, invece, per le imprese obbligate all’xFIR viene meno questa possibilità di scelta.
Chi rientra nell’obbligo dovrà quindi essere in grado di:
• creare il FIR digitale;
• effettuare la vidimazione digitale;
• sottoscrivere il documento;
• gestire le diverse fasi del trasporto;
• trasmettere i dati al RENTRI;
• gestire correttamente la chiusura della movimentazione.
Il passaggio al nuovo sistema richiede quindi una preparazione non soltanto amministrativa, ma anche organizzativa e tecnologica.
Chi deve usare il FIR digitale?
Non tutte le imprese sono soggette allo stesso obbligo.
Per capire se dal 16 settembre 2026 bisogna utilizzare esclusivamente l’xFIR occorre considerare principalmente:
• il tipo di rifiuto prodotto;
• il numero di dipendenti;
• il settore di attività;
• l’obbligo di iscrizione al RENTRI.
Rifiuti pericolosi: attenzione all’obbligo digitale
Per i rifiuti pericolosi, i soggetti obbligati al RENTRI devono utilizzare il FIR digitale secondo le regole previste dal nuovo sistema, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa.
Le imprese che producono rifiuti pericolosi devono quindi verificare con particolare attenzione di essere già organizzate per la gestione dell’xFIR.
Rifiuti non pericolosi: alcune imprese possono continuare con il cartaceo
Per i rifiuti non pericolosi sono previste alcune eccezioni.
In particolare, le imprese iscritte al RENTRI con non più di 10 dipendenti possono continuare a utilizzare il FIR cartaceo, nel rispetto delle regole previste, compresa la vidimazione digitale.
La possibilità di utilizzare il cartaceo riguarda inoltre alcune imprese che operano nei seguenti settori:
• edilizia e demolizione;
• scavi;
• agricoltura e agro-industria;
• silvicoltura;
• pesca;
• commercio;
• servizi;
• sanità.
Anche in questi casi l’eccezione riguarda i rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito delle attività interessate.
Attenzione alle eccezioni
Le regole non sono uguali per tutti. Per questo non è sufficiente chiedersi se un’impresa è iscritta al RENTRI.
Prima del 16 settembre è necessario verificare la propria situazione considerando:
• numero di dipendenti;
• tipologia dei rifiuti;
• settore di attività;
• obbligo di iscrizione al RENTRI.
Un errore nella valutazione può portare a utilizzare un formulario nella modalità non consentita.
FIR digitale: una volta scelto, vale per tutta la movimentazione
Un aspetto importante riguarda il rapporto tra i diversi soggetti coinvolti nel trasporto.
Quando il formulario viene gestito in modalità digitale, la movimentazione deve essere gestita secondo la stessa modalità lungo la filiera.
In pratica, produttore, trasportatore e destinatario devono essere organizzati per gestire correttamente lo stesso FIR digitale.
Per le imprese questo significa che non basta preparare internamente l’xFIR: è importante coordinarsi prima con il trasportatore e con l’impianto di destinazione.
Una delle attività più utili da fare prima della scadenza è quindi verificare che tutti gli operatori coinvolti siano pronti a utilizzare il sistema.
Come funziona il FIR digitale?
Il funzionamento dell’xFIR può essere riassunto in modo semplice.
Il produttore o detentore prepara il formulario digitale e inserisce le informazioni richieste. Il documento viene quindi gestito nelle diverse fasi della movimentazione.
Durante il trasporto possono intervenire diversi soggetti, che aggiornano e sottoscrivono il documento secondo quanto previsto dalla procedura.
Al termine del trasporto, il destinatario completa le operazioni di propria competenza e il sistema rende disponibile la documentazione relativa alla movimentazione.
Il vantaggio principale è che il FIR diventa un documento digitale aggiornato lungo tutto il percorso del rifiuto, invece di essere una serie di copie cartacee che devono essere gestite e scambiate tra i diversi operatori.
Cosa serve per utilizzare l’xFIR?
Per utilizzare correttamente il FIR digitale non basta essere iscritti al RENTRI.
Le imprese devono verificare di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari:
• Identità digitale: per accedere ai servizi RENTRI sono necessari strumenti come SPID, CIE o CNS.
• Firma digitale: le persone che devono sottoscrivere il formulario devono disporre degli strumenti di firma previsti dal sistema.
• Dispositivi mobili: smartphone e tablet utilizzati durante il trasporto devono essere compatibili con l’applicazione RENTRI FIR Digitale.
• Software aziendale: le imprese possono utilizzare il proprio gestionale, se correttamente integrato con i servizi RENTRI.
Dal 5 agosto 2026, l’applicazione RENTRI FIR Digitale è supportata su:
• dispositivi Android 10 o versioni successive;
• dispositivi Apple con iOS 16 o versioni successive.
Le imprese di trasporto devono quindi controllare per tempo i dispositivi utilizzati dagli autisti e sostituire quelli non compatibili.
Prima del 16 settembre è meglio fare una prova
Il modo migliore per capire se l’organizzazione aziendale è realmente pronta è effettuare una movimentazione di prova con FIR digitale.
È consigliabile simulare l’intero percorso:
• creazione del FIR;
• vidimazione;
• firma;
• presa in carico da parte del trasportatore;
• gestione durante il trasporto;
• ricezione del rifiuto;
• accettazione da parte del destinatario;
• chiusura della movimentazione.
È utile anche simulare una situazione diversa da quella ordinaria, ad esempio:
• una sosta tecnica;
• un trasbordo;
• un respingimento del carico.
In questo modo l’impresa può verificare in anticipo eventuali problemi tecnici o organizzativi.
Cosa succede se il sistema RENTRI non funziona?
La normativa prevede procedure specifiche per affrontare eventuali indisponibilità dei servizi RENTRI.
Se un problema tecnico impedisce di emettere, vidimare, firmare o aggiornare il FIR digitale, oppure di trasmettere i dati al RENTRI, è possibile ricorrere alle procedure di emergenza previste dalla normativa.
In questi casi può essere utilizzato il FIR cartaceo, secondo le modalità stabilite per la gestione dell’emergenza.
È importante però ricordare che il cartaceo utilizzato in caso di emergenza non rappresenta una libera alternativa al FIR digitale.
Le imprese dovrebbero quindi predisporre una procedura interna che individui:
• chi deve controllare gli avvisi del RENTRI;
• chi deve gestire l’emergenza;
• dove sono conservati i formulari cartacei disponibili per le emergenze;
• come deve essere informato il personale;
• quali operazioni devono essere effettuate quando i servizi tornano disponibili.
Quali sono le sanzioni per il FIR digitale?
Dal 16 settembre 2026 termina la sospensione delle sanzioni prevista durante il periodo transitorio.
L’art. 258, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede, nei casi stabiliti dalla normativa, sanzioni per l’omessa o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel formulario.
Gli importi sono:
• da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi;
• da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.
Per le imprese soggette all’obbligo, quindi, il mancato rispetto delle regole sulla gestione e trasmissione del FIR digitale può comportare conseguenze economiche.
Per questo motivo è importante non aspettare il 16 settembre per verificare la propria posizione.
FIR digitale RENTRI: cosa devono verificare le imprese
Prima della scadenza, ogni impresa dovrebbe verificare:
• se è obbligata a utilizzare il FIR digitale;
• se la propria posizione RENTRI è regolare;
• se produce rifiuti pericolosi o non pericolosi;
• il numero di dipendenti;
• l’eventuale appartenenza a un settore che può continuare a utilizzare il FIR cartaceo;
• la disponibilità degli strumenti di identità digitale e firma;
• la compatibilità di smartphone e tablet;
• l’eventuale interoperabilità del gestionale aziendale;
• la preparazione di trasportatore e destinatario;
• la formazione del personale;
• l’esecuzione di almeno una movimentazione di prova;
• la presenza di una procedura per le emergenze.
Conclusioni: il 16 settembre 2026 cambia la gestione dei rifiuti
Il 16 settembre 2026 rappresenta una tappa fondamentale nella digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti.
Per la generalità delle imprese obbligate al RENTRI, il FIR digitale (xFIR) diventa infatti la modalità ordinaria di gestione della movimentazione dei rifiuti.
Il cambiamento non riguarda soltanto il formulario, ma coinvolge persone, strumenti informatici, autisti, trasportatori, impianti di destinazione e procedure aziendali.
Prepararsi significa quindi:
• verificare per tempo la propria posizione;
• dotarsi degli strumenti necessari;
• formare il personale;
• coordinarsi con gli altri operatori della filiera;
• testare concretamente il nuovo sistema;
• predisporre una procedura per eventuali emergenze.
L’obiettivo è arrivare al 16 settembre 2026 con un processo già funzionante, evitando problemi operativi e rischi sanzionatori.
Considerata l’evoluzione della disciplina RENTRI, è inoltre fondamentale monitorare gli avvisi e le indicazioni pubblicate sul portale ufficiale e verificare eventuali aggiornamenti prima della data di entrata a regime.
Invitiamo chiunque desiderasse ricevere maggiori informazioni/assistenza in merito a quanto sopraesposto a contattare il nostro ufficio ambiente al n. 0422 815 544 e parlare con l’ing. Sergio Sonego.
