24 Marzo 2026
La scorsa settimana il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto modifiche operative rilevanti, rispetto alla circolare del 7 agosto 2019, sulla disciplina dei finanziamenti agevolati destinati alle PMI vittime di mancati pagamenti.
L’aggiornamento si rende necessario sia per adeguare il quadro normativo europeo in materia di aiuti “de minimis”, sia per gestire la cessazione della piattaforma informatica precedentemente utilizzata per l’invio delle domande. Le nuove disposizioni incidono in modo diretto sulle modalità di presentazione delle istanze e sugli adempimenti richiesti a imprese e professionisti, imponendo un approccio più strutturato e formale.
Possono accedere PMI iscritte al Registro imprese (non in liquidazione o procedure concorsuali, eccetto concordato in continuità) e professionisti iscritti a ordini o associazioni ex L. 4/2013, che siano parti offese in procedimento penale anteriore alla domanda, con crediti non incassati ≥20% del totale verso clienti e capacità di rimborso.
Il debitore deve essere imputato o condannato per i reati indicati.
Per società, il procedimento è a carico del legale rappresentante.
L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero, fino a €500.000 (limite crediti documentati nel procedimento penale), con durata da 3 a 10 anni (preammortamento max 2 anni), nei limiti dei regolamenti de minimis UE (nn. 2831/2023, 1408/2013, 717/2014).
Ora è stata recepita la sostituzione del precedente regolamento (UE) n. 1407/2013 con il nuovo regolamento (UE) n. 2023/2831, che ridefinisce i limiti e le condizioni degli aiuti “de minimis”. Restano inoltre applicabili le discipline specifiche per i settori della pesca e dell’agricoltura, con i relativi regolamenti europei.
Le agevolazioni continuano a essere concesse nel rispetto dei massimali di aiuto espressi in equivalente sovvenzione lordo (ESL), differenziati per settore di attività.
La nuova procedura definisce in modo puntuale le modalità di presentazione delle domande di finanziamento agevolato.
