11 Febbraio 2026
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha deliberato l’aggiornamento del Codice Deontologico Forense per allinearlo ai principi sanciti dalla Legge n. 49 del 21 aprile 2023 in materia di equo compenso.
Con la pubblicazione del comunicato relativo alla delibera n. 959 nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026, entrano formalmente in vigore le modifiche all’articolo 25-bis del Codice, disciplina che con delibera del 23 febbraio 2024 era stata adottata dal Consiglio Nazionale Forense nella sua formulazione definitiva e resa operativa dopo sessanta giorni dalla pubblicazione originaria in Gazzetta.
La revisione rafforza i principi di tutela della dignità professionale degli avvocati, traducendo in norme deontologiche i criteri di equità retributiva fissati dalla legge.
1) Le modifiche al Codice: per quali clienti
Il nuovo testo stabilisce che l’avvocato non può concordare o preventivare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione richiesta, e che tale compenso debba essere determinato secondo i parametri forensi vigenti. Questo vincolo riguarda in modo specifico i rapporti con i cosiddetti clienti “forti”, ovvero soggetti caratterizzati da un significativo potere contrattuale:
• le imprese bancarie e assicurative (incluse controllate e mandanti),
• le grandi imprese con più di cinquanta dipendenti o ricavi annui superiori ai 10 milioni di euro, nonché
• la Pubblica Amministrazione e le società a partecipazione pubblica disciplinate dal relativo testo unico.
Accanto alla conferma del divieto di pattuire compensi non conformi ai parametri, la norma impone un obbligo informativo specifico: qualora il professionista rediga unilateralmente il contratto o l’accordo, deve avvertire per iscritto il cliente che il compenso deve rispettare i criteri di legge, pena la nullità della pattuizione.
2) Le sanzioni
Il nuovo articolo 25-bis non si limita a stabilire regole di comportamento, ma prevede anche conseguenze disciplinari per le violazioni deontologiche:
- iI mancato rispetto del divieto di compenso non equo, comporta l’applicazione della sanzione della censura,
- la violazione dell’obbligo di informativa scritta si traduce in avvertimento disciplinare.
Queste misure puntano a rafforzare l’effettività e omogeneità delle garanzie per la retribuzione delle prestazioni professionali e a contrastare pratiche contrattuali squilibrate.
È importante sottolineare che il divieto di compensi non equi e gli obblighi informativi si applicano esclusivamente ai rapporti con i soggetti individuati dalla norma (clienti “forti” come sopra definiti). Nei rapporti con clienti diversi, la disciplina non trova applicazione, consentendo agli avvocati una maggiore libertà contrattuale.
