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Con l’interpello n. 4 del 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito importanti precisazioni in materia di DURC di congruità, il documento che attesta la proporzionalità tra la manodopera impiegata e l’entità dei lavori edili eseguiti.
Il chiarimento nasce da un quesito presentato dalla Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE), volto a comprendere se la verifica della congruità della manodopera si applichi anche alle imprese che, pur non appartenendo al comparto edile, svolgono occasionalmente attività di edilizia nell’ambito di appalti misti.
Il Ministero ha ricordato che il sistema del DURC di congruità è stato introdotto per contrastare il lavoro irregolare e favorire la regolarità contributiva, in attuazione dell’articolo 8, comma 10-bis, del D.L. 76/2020, come disciplinato dal decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143.
L’obiettivo è verificare che la quantità di manodopera dichiarata sia coerente con la dimensione economica e tecnica dei lavori edili eseguiti, sia in ambito pubblico che privato.

La questione sottoposta al Ministero riguardava l’eventuale obbligo, per le imprese non inquadrate nel settore edile (come quelle metalmeccaniche o impiantistiche), di iscriversi alla Cassa Edile o Edilcassa per poter ottenere il DURC di congruità.
L’Amministrazione ha chiarito che la verifica di congruità riguarda esclusivamente gli interventi realizzati nel settore edile e si applica a tutte le imprese che partecipano all’esecuzione dei lavori, indipendentemente dal loro settore di appartenenza.
In pratica, anche un’impresa non edile — ad esempio un’azienda metalmeccanica che installa impianti all’interno di un cantiere — è tenuta a ottenere la verifica di congruità per la parte di attività qualificabile come edile, ma non è obbligata a iscriversi alla Cassa Edile.
Tale distinzione deriva dal fatto che la congruità è riferita al singolo appalto e alla manodopera effettivamente impiegata nel cantiere, non alla natura complessiva dell’impresa.
Il Ministero ha inoltre precisato che la Cassa Edile/Edilcassa competente deve rilasciare il DURC di congruità anche alle imprese non iscritte, senza imporre l’iscrizione e richiedendo solo il pagamento dei costi di servizio eventualmente previsti.

Riprendendo i precedenti ministeriali (circolari n. 5/2008 e interpelli n. 56/2008 e n. 18/2012), il documento evidenzia che l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili sussiste solo per le imprese inquadrate nel settore edilizia.
Questo principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9803 del 26 maggio 2020, secondo cui l’iscrizione alle Casse Edili è dovuta esclusivamente per le imprese che esercitano in via prevalente attività di costruzione o lavori riconducibili all’edilizia.

Diversamente, la verifica di congruità disciplinata dall’art. 3, comma 2, del DM n. 143/2021 opera in modo autonomo rispetto all’iscrizione alla Cassa Edile, e riguarda tutte le imprese che eseguono lavori edili, anche se non appartenenti al settore.
Pertanto:
• le imprese prevalentemente edili devono iscriversi alla Cassa Edile ed ottenere il DURC di congruità;
• le imprese non edili, che svolgono solo attività occasionali in cantiere propedeutiche ai lavori di costruzione , devono richiedere il DURC di congruità per i lavori realizzati, senza obbligo di iscrizione alle Casse.
La distinzione tracciata dal Ministero intende garantire una corretta applicazione delle norme sul DURC di congruità, tutelando i lavoratori e assicurando parità di trattamento tra imprese operanti in settori diversi ma coinvolte in appalti con componente edile.

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