1 Settembre 2026
Il Dlgs 148/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, introduce nuove regole per l’accertamento fiscale. Le principali novità riguardano costi pluriennali, società a ristretta base partecipativa e antieconomicità.
Costi pluriennali: il termine parte dalla prima deduzione
Per i componenti negativi del reddito a efficacia pluriennale, esclusi quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine per l’accertamento decorre dalla dichiarazione dell’anno in cui il costo è stato dedotto per la prima volta.
Il termine, quindi, non riparte per ogni quota dedotta negli anni successivi.
Società a ristretta base: presunzione di distribuzione degli utili più limitata
Il decreto restringe i casi in cui il maggior reddito accertato a una società a ristretta base partecipativa può essere considerato come utile distribuito ai soci.
La presunzione riguarda, in particolare, ricavi non contabilizzati e non dichiarati e costi inesistenti. Non ogni rettifica del reddito societario può quindi comportare automaticamente la tassazione degli utili in capo ai soci.
Antieconomicità: lo scostamento dal mercato non basta
Lo scostamento tra il prezzo applicato e il valore di mercato non è normalmente sufficiente, da solo, per fondare un accertamento fiscale.
Sono necessari ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, salvo che la differenza rispetto al valore di mercato sia manifesta e rilevante.
