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Con il decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale sabato scorso 29 novembre 2025, si aggiunge un tassello alla attuazione della nuova disciplina sulla dilazione dei debiti contributivi dovuti a INPS e INAIL prevista dal l’articolo 23 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203. La norma attribuisce ai 2 Istituti la competenza esclusiva a concedere piani di rateazione fino a 60 rate mensili per debiti non affidati alla riscossione, superiori al mezzo milione di euro, per i casi di “difficoltà economico finanziaria temporanea”.

Il decreto definisce i casi in cui può essere concessa la dilazione estesa, ma rinvia  a successivi atti dei consigli di amministrazione INPS e INAIL, la definizione puntuale, entro gennaio 2026,  dei requisiti e delle modalità operative per fare richiesta .

1) Dilazione contributi: le norme

La disciplina della rateazione contributiva si fonda su un complesso sistema di norme stratificate, aggiornate  da ultimo dalla Legge 203/2024:

Art. 2, comma 11, DL 338/1989: prevede la possibilità di concedere dilazioni fino a

• 24 rate per gli enti previdenziali

• 36 rate per INAIL

Art. 116, comma 17, Legge 388/2000: consente, su autorizzazione ministeriale, piani fino a 60 rate (norma ora esclusa per INPS e INAIL).

Art. 23, Legge 203/2024: introduce un regime speciale per INPS e INAIL che, dal 1° gennaio 2025, possono concedere direttamente rateazioni fino a 60 mensilità, senza necessità di autorizzazione ministeriale.

Decreto MLPS-MEF 24 ottobre 2025: individua i casi in cui la dilazione può estendersi oltre le 36 rate, fino al limite massimo di 60.

La norma si applica esclusivamente ai debiti non affidati alla riscossione e riguarda contributi, premi e accessori di legge.

2) Dilazione contributi: in quali casi

Il decreto individua 2 tipologie di situazioni in cui è possibile ottenere la dilazione dei debiti, sulla base dell’entità del debito e della difficoltà economica dichiarata dal contribuente.

Casi di concessione della rateazione

Importo del debito

Fino a 500.000 euro

Condizione richiesta    

Difficoltà economico-finanziaria temporanea   

Numero massimo di rate

36 rate

Importo del debito

Oltre 500.001 euro

Condizione richiesta    

Difficoltà economico-finanziaria temporanea

Numero massimo di rate

60 rate

La valutazione della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria” sarà definita con apposite delibere dei consigli di amministrazione INPS e INAIL, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.

3) Decorrenza e scadenze

Il decreto prevede specifiche tempistiche per l’applicazione delle nuove regole.

  • INPS e INAIL devono emanare  entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto (29 novembre 2025)  le proprie delibere in materia;
  • la richiesta dovrà  essere presentata esclusivamente in modalità telematica  entro 30 giorni dalle istruzioni operative degli istituti;
  • gli Istituti potranno verificare la situazione finanziaria del richiedente.

In particolare gli atti dei Consigli di amministrazione INPS e INAIL dovranno dettagliare:

  • requisiti di accesso e permanenza, finalizzati ad assicurare il pagamento regolare delle rate e degli adempimenti correnti;
  • modalità telematiche di presentazione della domanda;
  • criteri per determinare il numero di rate concedibili, in relazione alla situazione economica;
  • modalità di pagamento idonee a comprovare la solvibilità del debitore;
  • casi di revoca della dilazione, in caso di inadempienza o perdita dei requisiti.

Le richieste di dilazione già presentate  a partire dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della Legge 203/2024) potranno essere oggetto di rideterminazione del numero di rate su istanza del debitore.

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