2 Dicembre 2025
Con il decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale sabato scorso 29 novembre 2025, si aggiunge un tassello alla attuazione della nuova disciplina sulla dilazione dei debiti contributivi dovuti a INPS e INAIL prevista dal l’articolo 23 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203. La norma attribuisce ai 2 Istituti la competenza esclusiva a concedere piani di rateazione fino a 60 rate mensili per debiti non affidati alla riscossione, superiori al mezzo milione di euro, per i casi di “difficoltà economico finanziaria temporanea”.
Il decreto definisce i casi in cui può essere concessa la dilazione estesa, ma rinvia a successivi atti dei consigli di amministrazione INPS e INAIL, la definizione puntuale, entro gennaio 2026, dei requisiti e delle modalità operative per fare richiesta .
1) Dilazione contributi: le norme
La disciplina della rateazione contributiva si fonda su un complesso sistema di norme stratificate, aggiornate da ultimo dalla Legge 203/2024:
Art. 2, comma 11, DL 338/1989: prevede la possibilità di concedere dilazioni fino a
• 24 rate per gli enti previdenziali
• 36 rate per INAIL
Art. 116, comma 17, Legge 388/2000: consente, su autorizzazione ministeriale, piani fino a 60 rate (norma ora esclusa per INPS e INAIL).
Art. 23, Legge 203/2024: introduce un regime speciale per INPS e INAIL che, dal 1° gennaio 2025, possono concedere direttamente rateazioni fino a 60 mensilità, senza necessità di autorizzazione ministeriale.
Decreto MLPS-MEF 24 ottobre 2025: individua i casi in cui la dilazione può estendersi oltre le 36 rate, fino al limite massimo di 60.
La norma si applica esclusivamente ai debiti non affidati alla riscossione e riguarda contributi, premi e accessori di legge.
2) Dilazione contributi: in quali casi
Il decreto individua 2 tipologie di situazioni in cui è possibile ottenere la dilazione dei debiti, sulla base dell’entità del debito e della difficoltà economica dichiarata dal contribuente.
Casi di concessione della rateazione
Importo del debito
Fino a 500.000 euro
Condizione richiesta
Difficoltà economico-finanziaria temporanea
Numero massimo di rate
36 rate
Importo del debito
Oltre 500.001 euro
Condizione richiesta
Difficoltà economico-finanziaria temporanea
Numero massimo di rate
60 rate
La valutazione della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria” sarà definita con apposite delibere dei consigli di amministrazione INPS e INAIL, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.
3) Decorrenza e scadenze
Il decreto prevede specifiche tempistiche per l’applicazione delle nuove regole.
- INPS e INAIL devono emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto (29 novembre 2025) le proprie delibere in materia;
- la richiesta dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro 30 giorni dalle istruzioni operative degli istituti;
- gli Istituti potranno verificare la situazione finanziaria del richiedente.
In particolare gli atti dei Consigli di amministrazione INPS e INAIL dovranno dettagliare:
- requisiti di accesso e permanenza, finalizzati ad assicurare il pagamento regolare delle rate e degli adempimenti correnti;
- modalità telematiche di presentazione della domanda;
- criteri per determinare il numero di rate concedibili, in relazione alla situazione economica;
- modalità di pagamento idonee a comprovare la solvibilità del debitore;
- casi di revoca della dilazione, in caso di inadempienza o perdita dei requisiti.
Le richieste di dilazione già presentate a partire dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della Legge 203/2024) potranno essere oggetto di rideterminazione del numero di rate su istanza del debitore.
