20 Maggio 2026
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 13662/2026) ha chiarito che la variazione del valore di un terreno edificabile non deve essere dichiarata ai fini IMU.
Nel caso esaminato dalla Cassazione un contribuente era stato sanzionato dal Comune per omessa dichiarazione IMU relativa a un’area edificabile il cui valore era stato rivalutato nel tempo.
Secondo il Comune, il contribuente avrebbe dovuto presentare una nuova dichiarazione per aggiornare il valore del terreno e quindi l’imposta dovuta.
La Corte, però, ha respinto questa impostazione: ha chiarito che la semplice variazione del valore di mercato di un’area edificabile non comporta l’obbligo di presentare una nuova dichiarazione IMU, perché il Comune può già ricavare tali informazioni da dati urbanistici e di mercato.
Di conseguenza, la sanzione per omessa dichiarazione non era corretta: l’eventuale contestazione avrebbe dovuto riguardare, semmai, il mancato o insufficiente versamento dell’imposta, non un obbligo dichiarativo inesistente in quel caso.
In casi simili quindi il Comune deve eventualmente contestare il mancato pagamento dell’imposta, non l’omessa dichiarazione. Questo è rilevante anche per le sanzioni: nel caso di omesso versamento la sanzione è del 30% e cambia i termini di accertamento rispetto all’omessa dichiarazione.
Infine, la sentenza ribadisce che un’area inserita in un comparto urbanistico pubblico mantiene comunque la natura edificabile, anche se questo può incidere solo sul suo valore.
