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Dalla scorsa settimana è stata attivata la possibilità di depositare online gli atti di aggiornamento catastale.
L’Agenzia delle Entrate, con una recente risoluzione, aveva fornito istruzioni sull’articolo 30, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 relativo all’aggiornamento della cartografia catastale e dell’archivio censuario del Catasto Terreni con deposito telematico degli atti recanti frazionamento dei terreni presso i Comuni.
Ricordiamo che l’articolo 251 del decreto legislativo n. 1/2024 ha introdotto il comma 5-bis all’articolo 30 del Dpr n. 380/2001, stabilendo che “gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità telematiche dall’Agenzia delle Entrate mediante deposito, su un’area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione”.
Ciò ha eliminato l’onere per i professionisti di occuparsi direttamente del deposito degli atti presso il Comune e affidando questa fase all’Agenzia delle Entrate.
Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il deposito telematico presso i Comuni sarà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, sostituendo l’attuale iter burocratico.
I professionisti incaricati dovranno adeguarsi alle nuove modalità di dichiarazione, attraverso le seguenti operazioni:
• redazione dei Tipi di frazionamento in base alle specifiche contenute nella nuova versione 10.6.5 – APAG 2.15 della procedura Pregeo 10;
• dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, conformi alle mutate disposizioni normative, per attestare il corretto deposito telematico dell’atto;
• trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale, dopo approvazione, provvederà al deposito dell’atto nell’area dedicata del Portale per i Comuni e alla relativa comunicazione via Pec al Comune competente.
Ricordiamo che la nuova procedura riguarda esclusivamente gli atti di aggiornamento catastale trasmessi telematicamente e in particolare:
• tipi di frazionamento (FR),
• atti di aggiornamento misti (Tipi di frazionamento e Tipi Mappali – FM)
• tipi Mappali con stralcio di corte (SC).
Tutte le altre tipologie non sono interessate dalle nuove disposizioni, permangono pertanto valide le attuali modalità di trasmissione e deposito presso i Comuni.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre informato della nuova procedura Pregeo 10 che prevede:
• la modifica delle dichiarazioni sostitutive, conformi alla nuova procedura di deposito telematico;
• la gestione avanzata del frazionamento degli Enti urbani, con possibilità di trasferire aree anche quando sulla particella derivata è presente una costruzione;
• una patch specifica per i territori dove vige il sistema tavolare, per garantire una transizione fluida alla futura evoluzione della procedura.

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