21 Aprile 2026
Un nuovo Decreto del Ministero dell’Ambiente punta a semplificare l’installazione degli impianti geotermici a bassa entalpia, uniformare le autorizzazioni a livello nazionale e favorire la diffusione di questa tecnologia per ridurre le emissioni energetiche.
Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, aggiorna il DM 30 settembre 2022 e si inserisce nel nuovo quadro normativo delle fonti rinnovabili. Riguarda impianti a circuito chiuso che scambiano solo calore con il terreno, senza utilizzo di fluidi nel sottosuolo, destinati a riscaldamento e climatizzazione degli edifici.
Per tecnici e operatori, la novità principale è l’adeguamento delle procedure autorizzative delle sonde geotermiche al sistema introdotto dai decreti legislativi 190/2024 e 178/2025.
Il decreto chiarisce la distinzione tra impianti realizzabili in attività libera e quelli soggetti a PAS.
Sono in attività libera gli impianti con sonde fino a 2 m (orizzontali) o 80 m (verticali) e potenza inferiore a 50 kW.
Rientrano in PAS quelli con sonde fino a 3 m o 250 m e potenza sotto i 500 kW.
In questo modo vengono recepite le nuove soglie normative, ampliando i casi gestibili con procedure semplificate.
Interventi inclusi nella semplificazione
Le sonde geotermiche al servizio di edifici esistenti possono essere realizzate in attività libera o tramite PAS solo se non comportano cambi di destinazione d’uso, modifiche strutturali, aumento delle unità immobiliari o dei parametri urbanistici.
Per le nuove costruzioni, invece, l’impianto deve essere previsto nel titolo edilizio, nel rispetto delle volumetrie e delle destinazioni d’uso.
Il decreto precisa inoltre che gli impianti a circuito chiuso rientrano tra le piccole utilizzazioni locali e non sono soggetti alla normativa mineraria né alle disposizioni del Codice civile in materia.
Prescrizioni tecniche principali
Il decreto affianca alla semplificazione amministrativa regole precise per progettazione e posa degli impianti.
Le sonde verticali devono rispettare almeno 4 metri dai confini (salvo accordi con terzi), mentre per quelle orizzontali la distanza minima equivale alla profondità di scavo.
Per impianti tra 50 e 500 kW è obbligatorio determinare le caratteristiche termiche del terreno (con test o indagini specifiche); sotto i 50 kW si possono usare anche dati già disponibili.
Sono richiesti materiali idonei e a basso impatto ambientale, senza rischio di inquinamento: il fluido deve essere preferibilmente acqua (eventualmente con additivi non tossici), senza inibitori della corrosione.
Le perforazioni devono essere dirette da professionisti abilitati, mentre l’installazione va affidata a imprese specializzate, nel rispetto delle norme tecniche UNI di settore.
Gli adempimenti per gli impianti geotermici prevedono l’uso della piattaforma SUER:
- per l’attività libera il modello va caricato entro 5 giorni dall’entrata in esercizio;
- per la PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) sono previsti invii prima e dopo i lavori tramite apposito modello. In fase transitoria restano valide le modalità digitali già in uso.
Entro 180 giorni, Regioni e Province autonome dovranno attivare o aggiornare i registri telematici per il monitoraggio degli impianti.
Per la PAS è richiesta anche una documentazione più completa (progetto, dati tecnici e piani di monitoraggio).
I registri serviranno infine al monitoraggio annuale della diffusione degli impianti e della produzione di energia rinnovabile.
Il decreto disciplina solo gli impianti a circuito chiuso, rinviando a un successivo provvedimento la regolamentazione di quelli a circuito aperto, considerati più complessi per gli aspetti tecnici e ambientali, anche in relazione alla tutela delle acque sotterranee.
Il provvedimento sostituisce il DM 30 settembre 2022 ed entra in vigore il 16 aprile 2026.
Le PAS già avviate restano regolate dalla normativa precedente, con applicazione delle disposizioni del Dlgs 190/2024 e delle eventuali norme regionali.
