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Il Decreto Fiscale recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale contiene tante novità.
In particolare, come specificato dal comunicato stampa del Governo viene previsto che per il 2025, vengono differiti i termini di versamento delle tasse delle partite IVA:
• del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.
Inoltre sono entrate in vigore da mercoledì scorso18 giugno 2025 altre norme, ad esempio, il testo prevede una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili.
Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.
Sempre nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si chiariscono 2 importanti aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2024:
1. le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP, costituiscono redditi diversi;
2. gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.

Inoltre, per la determinazione del reddito d’impresa vi sono delle importanti semplificazioni in merito:
• al calcolo della determinazione del riporto delle perdite;
• alla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro (chi più assume meno paga) eliminando il riferimento alle società collegate;
• al calcolo del regime per le società estere controllate (CFC) sia nell’ambito del calcolo dell’imposta minima nazionale del Pillar 2, sia nell’ambito del regime opzionale per il calcolo della CFC introdotto dalla riforma fiscale.

Lo stesso decreto in ambito IVA, prevede che dal prossimo 1° luglio 2025, a seguito della scadenza dell’autorizzazione UE le operazioni effettuate con le società FTSE-MIB non sono più soggette allo split payment e che, per quanto riguarda lo split payment nell’ambito della logistica, si estende l’ambito applicativo anche al settore del trasporto.
Infine, per dare seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza (COMP) della Commissione europea in cui si è affermato che le misure fiscali del Terzo Settore e per le imprese sociali non sono selettive (ai fini degli aiuti di Stato), si rimuove il riferimento all’autorizzazione da parte della Commissione. Tale regime fiscale troverà applicazione dal 1° gennaio 2026.

 

 

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