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CONTRIBUTI PER NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI PUBBLICI ESERCIZI CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.
Riceviamo e trasmettiamo dalla Regione Friuli Venezia Giulia

27 Set 2021

DI COSA SI TRATTA
Concessione di contributi per l’insediamento e l’avvio di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande nei centri storici e nelle aree urbane situate all’interno del perimetro del centro storico, così come individuato dal Piano regolatore o da altro strumento di pianificazione di settore, o all’interno delle altre aree urbane individuate con deliberazione del Consiglio comunale, di comuni aventi una popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti o di frazioni o borghi aventi una popolazione residente complessiva non superiore a 3.000 abitanti, siti in comuni con popolazione residente non superiore a 15.000 abitanti.
I criteri di ammissibilità e le modalità per l’accesso al contributo sono disciplinati da apposito regolamento.

BENEFICIARI
I contributi sono concessi a soggetti singoli o associati che al momento della proposizione della domanda:
a) per l’insediamento e l’avvio di nuove attività commerciali o di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono in possesso dei requisiti di cui al Titolo I, Capo II, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo.>>) e della corrispondente classificazione ATECO 2007 di cui all’Allegato A al regolamento, di cui è parte integrante e sostanziale, “ATECO 2007-Codici settori di attività ammesse a contributo”;
b) per l’insediamento o avvio di nuove attività artigianali: sono iscritti all’Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) ai sensi della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato) o sono in possesso della ricevuta rilasciata dal registro delle imprese in seguito alla presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa, di cui all’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) e della corrispondente classificazione ATECO 2007 di cui all’Allegato A al presente regolamento di cui è parte integrante e sostanziale, “ATECO 2007-Codici settori di attività ammesse a contributo”;
c) non si trovano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

Sono escluse dal contributo le attività ubicate in comuni classificati turistici; ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge regionale 3/2021, i Comuni possono circoscrivere con deliberazione consiliare i settori di attività su cui attivare gli interventi.

INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, comma 2 della legge regionale 3/2021, i limiti massimi di incentivo sono i seguenti:
a) sino a 60.000 euro qualora le attività siano in numero di 3;
b) sino a 100.000 euro qualora le attività siano in numero di 4;
c) sino a 150.000 euro qualora le nuove attività siano non inferiori al numero di 5.
In osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 4, l’intensità dell’aiuto degli incentivi è pari al 60% delle spese ammissibili.
È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
Le domande potranno essere presentate con PEC fino alle ore 20.00 del giorno 30 settembre 2021, utilizzando apposito fac-simile e devono essere corredate dal pagamento dell’imposta di bollo.
I provvedimenti di concessione dei contributi verranno adottati entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Invitiamo chiunque desiderasse ricevere maggiori informazioni in merito a quanto sopraesposto a contattare i nostri uffici al n. 0422 815 544.

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