24 Marzo 2026
La scorsa settimana L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’aliquota agevolata Iva è per tutti i trasporti di rifiuti a prescindere dalla destinazione finale degli stessi.
L’ha fatto rispondendo ad un quesito avanzato da un’Associazione rappresentativa delle imprese del comparto trasporto e logistica, che aveva richiesto chiarimenti sull’applicazione dell’IVA dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.
Il dubbio nasceva dalla nuova disciplina che:
• prevede IVA ordinaria (22%) per lo smaltimento tramite discarica o incenerimento senza recupero energetico;
• mantiene l’IVA agevolata al 10% per le altre attività di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, stoccaggio).
L’Associazione ha chiesto quindi se il trasporto debba seguire la stessa aliquota dello smaltimento finale oppure essere considerato autonomamente.
L’istanza è articolata in 3 situazioni operative tipiche:
- trasporto rifiuti con diverse destinazioni (recupero o smaltimento): Si chiedeva se applicare sempre il 10% oppure il 22% nei casi di discarica (D1).
- Trasporto verso operazioni di recupero (es. R13): Il dubbio era se l’aliquota dipendesse dalla destinazione finale del rifiuto.
- Trasporto misto (recupero e discarica): Si chiedeva se distinguere le aliquote oppure applicare un criterio uniforme.
In sintesi, l’istante propone una lettura secondo cui:
• il trasporto dovrebbe essere sempre al 10%;
• il 22% dovrebbe riguardare solo lo smaltimento in discarica o incenerimento.
L’Agenzia ha confermato un principio chiave ossia che il trasporto dei rifiuti è un’attività autonoma di gestione.
Richiamando anche il parere del Ministero dell’Ambiente, è stato chiarito che:
• il trasporto rientra nella “gestione dei rifiuti” ai sensi del Testo Unico Ambientale;
• è ontologicamente distinto dalle fasi di smaltimento o recupero;
• quindi non segue il regime IVA delle operazioni finali.
Dopo la Legge di Bilancio 2025 l’IVA al 22% si applica solo a specifiche operazioni finali quali:
• conferimento in discarica (D1);
• incenerimento senza recupero energetico (D10, D11).
Invece l’IVA al 10% resta applicabile a:
• raccolta, trasporto e intermediazione;
• stoccaggio e deposito temporaneo;
• recupero (R1–R13);
• smaltimenti non terminali (D2–D15 esclusi i casi sopra).
Il punto centrale della risposta è netto: l’esclusione dall’IVA agevolata riguarda solo il conferimento in discarica o incenerimento, non il trasporto.
L’Agenzia ha risposto puntualmente: - trasporto verso discarica (D1): IVA 10%;
- trasporto verso recupero (R13): IVA 10%, senza considerare la destinazione finale;
- trasporti misti (recupero + discarica): IVA 10% in ogni caso.
La modifica normativa ha una finalità ambientale: disincentivare lo smaltimento in discarica; favorire la gerarchia dei rifiuti e l’economia circolare; eliminare sussidi considerati ambientalmente dannosi.
