15 Aprile 2026
Si ricorda che l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, disciplina l’obbligo formativo per datori di lavoro e preposti in materia di sicurezza sul lavoro. Entrato in vigore il giorno successivo, definisce durata, contenuti minimi e modalità di erogazione e verifica dei percorsi formativi obbligatori, con particolare attenzione alle responsabilità del datore di lavoro e alle principali figure della prevenzione (preposti, dirigenti e RLS).
La principale novità dell’Accordo Stato-Regioni riguarda l’introduzione di un obbligo formativo specifico per i datori di lavoro, che devono frequentare un corso di almeno 16 ore, finalizzato a rafforzare competenze, responsabilità e cultura della prevenzione.
La formazione verte su temi chiave quali organizzazione della prevenzione, valutazione dei rischi, gestione delle emergenze e vigilanza sulle misure di sicurezza.
Tra le novità di maggiore rilievo vi è l’introduzione di un modulo formativo aggiuntivo, della durata minima di 6 ore, destinato ai datori di lavoro delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Questo modulo – denominato “Modulo Cantieri” – risponde alla necessità di garantire un’adeguata preparazione per la redazione dei piani di sicurezza e per la gestione dei rischi nei contesti ad alto indice di pericolosità, come appunto i cantieri edili.
La formazione obbligatoria deve essere completata entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, mentre i corsi già svolti restano validi se conformi ai nuovi contenuti previsti.
L’Accordo del 17 aprile interviene anche sulla figura del preposto, in linea con il rafforzamento del suo ruolo introdotto dal decreto-legge 146/2021 e dal D.Lgs. 81/2008, che gli attribuiscono specifici poteri di vigilanza e di interruzione dell’attività in caso di comportamenti non conformi o criticità nelle attrezzature e nei mezzi.
Per far fronte a tali responsabilità, l’Accordo prevede un percorso formativo dedicato di almeno 12 ore, articolato in tre moduli e subordinato alla precedente formazione generale e specifica del lavoratore. Il corso è finalizzato a potenziare le competenze del preposto in materia di controllo, gestione delle non conformità, comunicazione e gestione delle emergenze.
È inoltre previsto l’aggiornamento periodico della formazione, a conferma del rafforzamento del ruolo del preposto nel sistema di prevenzione aziendale.
Dal punto di vista operativo, l’entrata in vigore dell’Accordo, sancita con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede un regime transitorio di 12 mesi durante il quale è ancora possibile avviare corsi secondo i precedenti Accordi Stato-Regioni e l’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, fino al 23 maggio 2026.
I datori di lavoro dovranno invece completare la formazione prevista dal nuovo Accordo entro il 24 maggio 2027.
Nel periodo transitorio è previsto un adeguamento progressivo da parte di enti formatori, imprese e consulenti del lavoro, chiamati a organizzare e promuovere la formazione secondo le nuove disposizioni.
L’Accordo chiarisce inoltre che i corsi già svolti prima della sua entrata in vigore restano validi, purché rispondano ai requisiti contenutistici e strutturali previsti dal nuovo impianto normativo.
