18 Marzo 2026
Da quest’anno le volture telematiche sono possibili attraverso un nuovo sistema online che ha sostituito il precedente voltura 2.0.
In ottemperanza a quanto stabilito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. 153452 del 27 marzo 2025, le domande di volture catastali, saranno compilate e presentate online attraverso il servizio “Voltura catastale web”, reso disponibile nell’area riservata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’area riservata è accessibile previa autenticazione con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate.
Con la domanda di voltura il contribuente comunica all’Agenzia che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona ma un’altra, per esempio dopo un passaggio di proprietà di una casa, il trasferimento di un usufrutto nei casi in cui non è prevista o non avviene la riunione automatica o una successione. Il modello, infatti, deve essere presentato per aggiornare le intestazioni catastali e consentire così all’Amministrazione finanziaria di adeguare le relative situazioni patrimoniali.
Chi presenta la voltura
Devono presentare la domanda di voltura coloro che sono tenuti a registrare gli atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni immobili ovvero per causa di morte i soggetti che vantano diritti cui i diritti minori si ricongiungono, quindi:
• i privati, in caso di: successioni ereditarie, riunioni di usufrutto con diritto di accrescimento, casi di usufrutto successivo o riunioni di usufrutto a termine
• i notai, per gli atti da essi rogati, ricevuti o autenticati
• i cancellieri giudiziari per le sentenze da essi registrate
• i segretari o delegati di qualunque Amministrazione pubblica per gli atti stipulati nell’interesse dei rispettivi enti.
Se più persone sono obbligate alla presentazione, è sufficiente presentare una sola domanda di voltura. Se chi è obbligato non richiede la voltura, possono provvedere direttamente gli interessati.
Dal 1° gennaio 2025 le riunioni di diritti minori (abitazione, uso, usufrutto) per causa di morte vengono effettuate senza oneri dall’Agenzia sulla base delle informazioni presenti nell’archivio dell’Anagrafe Tributaria; in tal caso il soggetto titolare dei diritti cui il diritto minore si riunisce non deve compiere alcun adempimento.
Nel caso, di usufrutto con diritto di accrescimento è necessaria la presentazione di una domanda di voltura, esente da tributi ed oneri.
Nel caso invece di usufrutto successivo e di usufrutto a termine resta l’obbligo di presentazione di una regolare domanda di volture e sono dovute le tasse per i servizi catastali e l’imposta di bollo.
