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Con la circolare n. 13485 del 4 novembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti operativi sulla disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci introdotta dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 286/2005, come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 73/2025. L’intervento vuole uniformare le prassi applicative lungo la filiera logistica, riducendo criticità interpretative e contenziosi tra committenti, caricatori e vettori.

Lo strumento della circolare ministeriale, utilizzato per questo chiarimento non ha natura regolamentare ma serve per definire un orientamento applicativo per favorire continuità ed efficienza del servizio di autotrasporto.

Il tema centrale è la corretta gestione dei tempi di attesa e di esecuzione delle operazioni di carico e scarico, con un sistema di franchigie e indennizzi predeterminati per prevenire inefficienze e oneri non riconosciuti.

1) La norma su franchigie e indennizzi
La disciplina chiarisce in modo stringente i tempi di attesa e gli indennizzi dovuti al vettore. È fissata una franchigia tassativa per l’attesa prima dell’inizio delle operazioni e, a compensazione dei ritardi, sono determinati importi uniformi.

La franchigia non comprende i tempi materiali di carico o scarico e, per questi, non sono previsti ulteriori periodi franchi: ogni superamento dei tempi contrattuali dà luogo all’indennizzo per ogni ora o frazione.

Voce:
Franchigia attesa prima di carico/scarico

Durata / Importo
90 minuti

Nota applicativa
Periodo tassativo; non include i tempi materiali di carico/scarico

Voce:
Indennizzo oltre franchigia di attesa

Durata / Importo
€ 100 per ogni ora o frazione

Nota applicativa
Dovuto al vettore per il superamento dei 90 minuti

Voce:
Indennizzo per superamento tempi contrattuali di carico/scarico

Durata / Importo
€ 100 per ogni ora o frazione

Nota applicativa
Nessuna ulteriore franchigia; applicabile anche per ritardi < 60 minuti

L’indennizzo non è dovuto quando il ritardo è imputabile al vettore.

Viene ribadito il favor per il contratto di trasporto scritto, che deve indicare con precisione luogo, orari e modalità delle operazioni.

ATTENZIONE:
A differenza del previgente assetto, non è richiamata la possibilità di deroga pattizia: i limiti temporali e gli importi hanno carattere uniforme e non sono rinunciabili mediante accordi difformi.

Per prevenire contestazioni e assicurare linearità operativa, le parti devono definire in via preventiva e documentata: luogo esatto delle operazioni, modalità di accesso dei veicoli, orari di svolgimento, tempi tecnici di esecuzione e sistemi di attestazione. È raccomandabile standardizzare le procedure di timbratura e di rilevazione digitale degli eventi (arrivo, inizio e fine attività), così da disporre di evidenze oggettive in caso di ritardi o interruzioni.

Il vettore può provare l’orario di arrivo tramite strumenti digitali di tracciamento; è quindi essenziale individuare con precisione i punti di carico/scarico e le modalità di accesso. Committente e caricatore sono obbligati in solido al pagamento dell’indennizzo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’effettivo responsabile. È opportuno, inoltre, che i contratti specifichino chiaramente chi sono gli effettivi responsabili delle operazioni e cosa si intende per cause di forza maggiore, considerando anche i profili di sicurezza della circolazione e sicurezza sociale richiamati dalla normativa.

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